Contributi PAC e autoresponsabilità del beneficiario tra frode e onere probatorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 21 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi comunitari erogati nell’ambito della Politica Agricola Comune risponde a titolo di responsabilità amministrativo-contabile quando ottiene l’agevolazione mediante dichiarazioni mendaci, anche se si è affidato a un intermediario per la predisposizione e l’inoltro della domanda. L’autoresponsabilità del richiedente, che sottoscrive personalmente l’istanza, non consente di trasferire su terzi l’onere di controllo. In caso di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scoperta della frode e non dalla percezione dei ratei. La contestazione relativa al mancato rispetto del rapporto Uba/Ha richiede però la prova dell’estensione del pascolo valevole, non assolta dalla Procura che ometta di considerare le riduzioni per pascoli magri con roccia affiorante.
Il Fatto
Il titolare di un’azienda agricola era convenuto in giudizio dalla Procura regionale per aver indebitamente percepito contributi comunitari destinati al sostegno delle attività connesse al pascolo di bestiame, per le annualità 2012, 2013 e 2014. Secondo l’accusa, tramite società di servizi, il convenuto aveva dichiarato falsamente il possesso dei requisiti di condizionalità, indicando come pascolatori per conto terzi soggetti che in realtà gestivano gli animali in proprio o per altre ditte.
La vicenda emergeva da un’indagine della Guardia di finanza compendiata in una relazione del 23 aprile 2021. Il danno contestato ammontava a euro 22.385,67, già decurtato dei recuperi per compensazione. Il convenuto eccepiva la prescrizione e contestava nel merito l’elemento oggettivo e soggettivo, richiamando la normativa regionale sul pascolo magro e le riduzioni per tare. La Regione Lombardia interveniva ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La presentazione di domande formalmente regolari ma contenenti dati falsi integra una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione, dolosamente occultata. Il dies a quo decorre quindi dalla scoperta degli elementi della frode, individuata nella nota della Guardia di finanza del 23 aprile 2021.
Nel merito, per le annualità 2013 e 2014, il Collegio conferma l’impostazione accusatoria. Le dichiarazioni raccolte in fase di indagine risultano credibili per coerenza e concordanza: nessuno dei soggetti indicati nelle domande aveva intrattenuto rapporti con l’azienda, né aveva acconsentito a essere indicato quale pascolatore per conto terzi. L’indicazione di soggetti ignari dimostra una condotta finalizzata a ottenere contributi in difetto del presupposto dell’effettivo pascolo.
È quindi configurabile la responsabilità del privato percettore, che ha inciso sul modo d’essere del programma pubblico e ne ha determinato uno sviamento dalle finalità perseguite. L’intenzionalità di lucrare il contributo è dimostrata dal mendacio. Non rileva, sul piano soggettivo né oggettivo, l’affidamento a un intermediario: le domande sono state sottoscritte personalmente dal beneficiario, che se ne è assunto la responsabilità. Il procedimento si fonda su autocertificazioni soggette al principio di autoresponsabilità, come già affermato in precedenti della stessa Sezione e della Sez. Veneto n. 14/2023.
Per il 2012, invece, la contestazione riguarda il mancato rispetto del rapporto Uba/Ha, pari a 7,21 al lordo e 9,02 al netto delle tare, fuori dalla forbice tra 0,2 e 4. Il Collegio richiama le considerazioni della sentenza n. 134/2023: a fronte delle contestazioni del convenuto sulle riduzioni del 20 o 50 per cento per pascoli magri con roccia affiorante, manca il dato fondamentale dell’estensione del pascolo valevole ai fini del calcolo. L’onere probatorio della Procura non è pertanto pienamente assolto.
Espunta la quota relativa al 2012, il danno ancora risarcibile risulta eliso. Il convenuto è assolto e le spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., seguono la soccombenza, liquidate in euro 1.000,00 a carico della Regione Lombardia.
Nota della Redazione
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