Estinzione del giudizio di conto per inutile decorso del termine quinquennale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 328 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il termine quinquennale di estinzione previsto dall’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. decorre dal perfezionamento del deposito del conto, che, per il periodo anteriore all’entrata in funzione del sistema SIRECO, si realizza con la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità del D.P. n. 98 del 2015 e si considera avvenuto, per il destinatario, nel primo giorno lavorativo successivo all’invio. Le disfunzioni operative e organizzative della Segreteria non possono essere opposte all’agente contabile, che si intende costituito in giudizio con il deposito. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite SIRECO, avvenuto nella fase di transizione al nuovo sistema, non ha alcuna valenza interruttiva o novativa del termine decadenziale, non essendo previsto dalla legge alcun effetto sospensivo o interruttivo ulteriore rispetto agli atti tassativamente indicati.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto di un agente contabile di un Ateneo per l’esercizio 2017, confluito nella resa cumulativa degli economi. Il conto, trasmesso dall’Università a mezzo PEC nel luglio 2018, non risultava preso in carico dalla Segreteria a causa di disfunzioni legate all’avvio del nuovo applicativo informatico; il medesimo conto veniva poi reinviato tramite SIRECO nel dicembre 2019.
Il magistrato istruttore, muovendo dalla data di acquisizione a sistema, depositava la relazione di irregolarità nel dicembre 2024, rilevando plurime criticità gestionali e, in via principale, l’assenza dei presupposti di procedibilità. L’agente contabile eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, contestando nel merito i rilievi e chiedendo il proprio discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale di estinzione, esaminando la disciplina del deposito digitale dei conti giudiziali. Ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 20-bis d.l. n. 179/2012, confluito nell’art. 6 cod. giust. cont., che riconosce validità giuridica agli atti digitali purché integri e riferibili all’emittente.
Prima dell’attivazione del sistema SIRECO, il deposito poteva avvenire mediante posta elettronica certificata secondo il D.P. n. 98 del 2015. L’art. 5 del decreto attribuiva piena validità probatoria agli atti trasmessi, con perfezionamento attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e imponeva alla Segreteria di confermare la presa in carico e assegnare il numero di protocollo entro il giorno lavorativo successivo.
Nel caso concreto, il conto era stato inviato con PEC il 17 luglio 2018 e, secondo la documentazione prodotta, avrebbe dovuto perfezionarsi entro il 18 luglio 2018. Ciò non avvenne per disfunzioni oggettive del nuovo applicativo. Il Collegio afferma che tali difficoltà, non opponibili all’agente contabile, non possono pregiudicare la sua posizione né l’affidamento sul decorso del termine decadenziale.
Quanto al successivo invio tramite SIRECO del dicembre 2019, il Collegio esclude ogni valenza interruttiva o novativa. L’art. 150 cod. giust. cont. individua in via tassativa gli atti interruttivi — la relazione ex art. 145, comma 4, cod. giust. cont. e le contestazioni con istanza di fissazione d’udienza — e riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio introdurrebbe una causa di sospensione non prevista dalla legge.
Irrilevanti sono infine la sospensione feriale e la sospensione emergenziale, trattandosi di attività demandata al giudice istruttore. Accertato il perfezionamento del deposito al 18 luglio 2018 e il deposito della relazione al dicembre 2024, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio, con restituzione degli atti. Respinge inoltre l’istanza di oscuramento, non risultando dati sensibili né compromissione dell’onore e della reputazione.
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Nota della Redazione
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