Nessun conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 200 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale che sia titolare di un mero debito di vigilanza, e non di un debito di custodia, non riveste la qualità di agente contabile ed è escluso dall’obbligo di resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La distinzione rileva sul piano sostanziale e processuale: ove difetti il debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile, per carenza dei presupposti normativi della resa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava il rendiconto reso da una funzionaria dell’ente locale, in servizio presso il Settore Finanziario, per l’anno 2014, nella qualità di consegnataria di beni mobili. Con la relazione d’irregolarità il magistrato istruttore aveva segnalato che il conto era stato trasmesso all’Amministrazione oltre il termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e che era stato parificato dalla stessa funzionaria, in violazione del principio di alterità tra controllore e controllato. Era stata inoltre rilevata la mancata allegazione della relazione dell’Organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c..
Il magistrato istruttore aveva concluso che l’atto depositato, pur redatto sul modello di legge, non fosse qualificabile come conto giudiziale, poiché non riguardava beni per i quali sussistesse un debito di custodia. La consegnataria ha condiviso i rilievi, chiedendo dichiararsi la carenza dell’obbligo di resa e l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni dell’ente, nonché a chi si ingerisca negli incarichi degli agenti. Il Collegio osserva, tuttavia, che la giurisprudenza contabile ha costantemente limitato l’obbligo ai soli consegnatari titolari di un debito di custodia, richiamando le pronunce delle Sezioni Abruzzo, Veneto e Piemonte.
Il criterio discretivo è ricostruito in modo netto. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione, con connessi movimenti di carico e scarico e un obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato.
La Corte chiarisce il confine quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, e allora si configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. Restano invece esclusi i beni giacenti presso gli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo presso l’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello di cui al D.P.R. n. 194/1996. La stessa interessata ha condiviso i rilievi istruttori.
Il Collegio conclude che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.