Frode sui contributi PAC e prescrizione: decorrenza dalla scoperta dell’occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 22 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di domande di contributo comunitario formalmente regolari, ma contenenti dati ideologicamente falsi in ordine alla conduzione dei terreni a pascolo e alla densità di bestiame, integra una frode a danno delle istituzioni europee e della Regione, dolosamente occultata. In tal caso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 decorre non dalla data del fatto dannoso, ma da quella della sua scoperta, coincidente con la nota della Guardia di finanza che ha disvelato gli elementi compiuti della frode. La circostanza che il beneficiario si sia affidato a un intermediario non esclude l’elemento soggettivo né quello oggettivo dell’illecito contabile, poiché le domande sono sottoscritte personalmente e soggiacciono al principio di autoresponsabilità. Ove invece la Procura contesti la violazione del rapporto Uba/Ha senza determinare l’estensione del pascolo valevole ai fini del calcolo, l’onere probatorio non è assolto e la domanda va rigettata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società agricola semplice e il suo legale rappresentante per gli anni 2010, 2011 e 2012, contestando l’indebita percezione di contributi comunitari PAC erogati da AGEA e Regione Lombardia per un totale di euro 79.553,30. Secondo l’accusa, la convenuta, avvalendosi di società di servizi, avrebbe dichiarato falsamente il possesso dei requisiti di condizionalità per accedere ai contributi per ettaro di pascolo.

Per il 2010 e il 2011 sarebbe stato simulato il mantenimento dei terreni a pascolo mediante improprio uso di certificazioni rilasciate a pascolatori per conto terzi, in realtà estranei a ogni rapporto con la ditta. Per il 2012 non sarebbe stato rispettato il rapporto Uba/Ha, pari a 5,28 al lordo e 9,14 al netto delle tare, fuori dalla forbice tra 0,2 e 4. I convenuti hanno eccepito la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, invocando la normativa regionale sul pascolo magro e le tare del 20%. La Regione Lombardia è intervenuta ad adiuvandum.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Le richieste di contributo, formalmente regolari ma contenenti dati falsi, integrano una vera frode dolosamente occultata. Trova quindi applicazione l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui in caso di occultamento doloso del danno il termine decorre dalla sua scoperta. Il dies a quo va individuato nella nota della Guardia di finanza del 23 aprile 2021, seguita dalla rettifica del 27 aprile 2021: l’azione è dunque tempestiva.

Sul merito, la Corte richiama il quadro normativo già tratteggiato nelle sentenze nn. 3, 35, 140 e 188/2023 della stessa Sezione, relative a fattispecie analoghe. Gli accertamenti della Guardia di finanza confermano il modus operandi: i soggetti indicati nelle domande non erano entrati in rapporto con l’azienda, non avevano acconsentito a essere indicati quali pascolatori per conto terzi e non avevano condotto bestiame sui mappali. L’indicazione di soggetti ignari dimostra l’assenza del presupposto dell’effettivo pascolo.

È dunque configurabile la responsabilità amministrativo-contabile del privato percettore, che ha inciso sul modo d’essere del programma pubblico e ne ha determinato uno sviamento dalle finalità perseguite. L’intenzionalità di lucrare il contributo è dimostrata dal mendacio. Non rileva che la convenuta si sia affidata a un intermediario: le domande sono state sottoscritte personalmente dal beneficiario, con conseguente assunzione di totale responsabilità, secondo l’orientamento della Sezione (sentenze nn. 1, 3, 35, 78 e 87/2023, nonché Sez. Veneto n. 14/2023). Il procedimento si fonda su autocertificazioni e sul principio di autoresponsabilità.

Diversa è la sorte della contestazione per il 2012. A fronte delle censure sul calcolo del rapporto Uba/Ha, in particolare sull’individuazione della superficie di pascolo in caso di pascoli magri con roccia affiorante, il Collegio richiama la sentenza n. 134/2023. Manca il dato fondamentale dell’estensione del pascolo valevole ai fini del calcolo: l’onere probatorio della Procura non è quindi pienamente assolto e la domanda, sotto tale profilo, va rigettata. La relativa eccezione di prescrizione resta assorbita.

Dall’importo complessivo va espunta la quota del 2012, pari a euro 50.597,95, residuando un danno di euro 28.955,35. I convenuti sono condannati in solido al pagamento in favore della Regione Lombardia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al rimborso delle spese legali dell’interveniente e delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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