Indennità di funzione e operativa non pensionabili (Corte dei Conti Sez. III App. n. 78 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, la norma regolamentare che esclude la pensionabilità delle indennità di funzione e operativa spettanti al personale dei servizi di informazione. Il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali impedisce di ravvisare l’abrogazione invocata, data la specialità del regime di settore e il carattere omnicomprensivo e di rimborso forfettario di tali emolumenti, che vengono meno con la cessazione del servizio. La non pensionabilità è confermata dall’accantonamento di parte dell’indennità a un fondo previdenziale, meccanismo compensativo che esclude la duplicazione della valorizzazione ai fini pensionistici. È inammissibile, perché domanda nuova, la richiesta di restituzione delle somme trattenute a titolo d’imposta, formulata per la prima volta in appello.
Il Fatto
Gli appellanti, tutti ex dipendenti di un comparto poi confluito in una speciale consistenza organica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e collocati in congedo dopo il 1° gennaio 1996, avevano chiesto in primo grado la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo dell’indennità di funzione o operativa goduta durante il servizio.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza depositata il 31.3.2021, aveva rigettato il ricorso collettivo, negando natura pensionabile all’indennità e respingendo le questioni di legittimità costituzionale. Avverso tale decisione sono stati proposti due appelli di identico tenore, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte riunisce i gravami ai sensi dell’art. 184 c.g.c. e rileva che le rinunce depositate da alcuni appellanti non producono effetto, non essendo state accettate dalla controparte (art. 110, comma 3, c.g.c.).
È accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo d’imposta sul 40% dell’indennità, trattandosi di domanda proposta per la prima volta in appello (art. 193 c.g.c.). Non si dà luogo alla richiesta istruttoria, risultando già sufficienti le acquisizioni documentali di primo grado.
Nel merito, l’appello è infondato alla luce del consolidato orientamento delle sezioni centrali d’appello e del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte: l’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 non ha abrogato la disposizione che prevede la non pensionabilità delle indennità di funzione e operativa.
La Corte richiama il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali: la disciplina di settore presenta connotati di specialità, desumibili dalla stessa fonte della potestà regolamentare. L’indennità si atteggia a indennizzo dei disagi e dei pericoli connessi all’attività svolta e a rimborso forfettario e omnicomprensivo di ogni onere sostenuto; tali rischi e oneri vengono meno con la cessazione del servizio attivo.
Ulteriore conferma deriva dalla circostanza che l’indennità, nel suo quarto comma, destina una parte a un fondo previdenziale: a fronte della non pensionabilità opera un meccanismo compensativo che garantisce la prestazione previdenziale, sì che la quiescibilità integrale duplicherebbe la valorizzazione già avvenuta.
Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate infondate: le norme regolamentari sono sottratte al vaglio ai sensi dell’art. 134 Cost. e la peculiare natura della normativa di settore esclude la violazione del principio di eguaglianza; quanto agli artt. 36 e 38 Cost., la Corte costituzionale ha escluso un obbligo di corrispondenza totale tra pensione e ultima retribuzione. Gli appelli sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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