Accertabile la dipendenza da causa di servizio per pensione privilegiata del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 103 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui il militare ancora in servizio, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio. In ragione del principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, sussiste l’interesse ad agire anche prima della cessazione dal servizio, per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. L’I.N.P.S. è legittimato a resistere, mentre la chiamata in causa dell’Amministrazione militare si riconduce alla denuntiatio litis. Nel merito, la dipendenza da causa di servizio va riconosciuta quando i fatti di servizio costituiscono causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, secondo l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e ancora in servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità, ai fini della successiva concessione dell’equo indennizzo e, in prospettiva, della pensione privilegiata. L’Amministrazione, in conformità al parere del Comitato di verifica, aveva rigettato le domande.

Il militare ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’artrosi acromion-claveare della spalla destra, dell’aggravamento di due patologie già riconosciute e dell’ascrivibilità del trauma contusivo alle mani, chiedendo in via principale l’ascrizione del quadro complessivo alla categoria 4^ della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. L’I.N.P.S. e il Ministero della Difesa hanno eccepito l’inammissibilità per assenza di domanda amministrativa e carenza di interesse, oltre all’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha anzitutto esaminato le eccezioni preliminari, aderendo all’indirizzo delle Sezioni Riunite n. 12/23 di questa Corte. Secondo tale principio, è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, pur non avendo presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Quanto all’interesse ad agire del militare ancora in servizio, la Corte ha richiamato il principio di unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio: l’interesse sussiste all’attualità per evitare il consolidamento di un giudizio sfavorevole destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. È sufficiente, del resto, uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico.

Sul piano della legittimazione, il Giudice ha ritenuto che l’I.N.P.S., pur non ancora coinvolto in via amministrativa, sia legittimato a resistere per gli effetti della decisione sulla futura liquidazione del trattamento. Quanto al Ministero della Difesa, la chiamata in causa è stata ricondotta alla denuntiatio litis, in vista dell’eventuale autotutela sul provvedimento relativo all’equo indennizzo.

Nel merito, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, la pensione spetta al militare le cui infermità dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili a una delle categorie della Tabella A. Ai sensi dell’art. 64 del medesimo testo unico, le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio quando questi ne siano causa o concausa efficiente e determinante. Quanto all’aggravamento, l’art. 70, comma 2, consente all’interessato di far valere in ogni tempo i propri diritti.

Il Giudice ha quindi condiviso le conclusioni dell’U.M.L. presso il Ministero della Salute, ritenute esaustive e coerenti con il quadro documentale, ed ha escluso la necessità di un ulteriore incombente istruttorio, rigettando la richiesta di revisione della C.T.U. In particolare, ha ritenuto che l’insorgenza dell’artrosi alla spalla in un lasso di tempo troppo breve rispetto all’evento di servizio e il coinvolgimento di entrambe le mani nell’azione di frantumazione dei vetri rendessero non dipendente da servizio la patologia della spalla. Le prove di funzionalità degli arti, svolte da remoto, sono state ritenute prive di vizio logico, trattandosi di accertamenti che non richiedono contatto fisico diretto.

Infine, la Corte ha confermato che la patologia del ginocchio non risulta aggravata e che la spondiloartrosi, pur aggravata, resta ascrivibile all’8^ categoria della Tabella A. Il ricorso è stato dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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