Danno all’immagine della PA e prescrizione sospesa fino al giudicato penale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 27 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione il termine di prescrizione dell’azione contabile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, e non dalla data in cui la Procura regionale ha avuto conoscenza della fattispecie dannosa. Il giudicato penale ex art. 651 cod. proc. pen. vincola il giudice contabile sull’accertamento della condotta, dell’evento e del nesso causale, anche quando il processo penale si sia celebrato con rito abbreviato. Accertata la condotta, il danno non patrimoniale da lesione della reputazione dell’ente è liquidato in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. quando non sia determinabile l’ammontare delle utilità illecitamente percepite. Il potere riduttivo non è esercitabile in presenza di fattispecie dolosa.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente del Ministero dell’Interno, addetto a uno sportello unico, chiedendo la condanna al risarcimento di € 30.000,00 a titolo di danno all’immagine. La notizia di danno proveniva da una nota prefettizia che segnalava condotte penalmente rilevanti.

L’uomo era stato arrestato e condannato con rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 319 e 321 cod. pen.; la condanna era divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Il Ministero lo aveva licenziato e messo in mora. Il convenuto non ha contestato la condotta, eccependo l’esiguità delle somme percepite, la prescrizione dell’azione e, in subordine, il potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. Secondo la difesa, il dies a quo coinciderebbe con la nota prefettizia acquisita nel 2017 e, in mancanza di atti interruttivi, il termine sarebbe spirato. La Corte ritiene l’eccezione infondata: l’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 sospendeva il decorso del termine fino alla conclusione del processo penale.

Il Collegio dà atto che l’art. 4, comma 1, lett. h), allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016 ha abrogato la norma dal 7.10.2016, ma osserva che l’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994 presuppone comunque il giudicato penale e che l’art. 51, comma 6, CGC sanziona con la nullità, rilevabile d’ufficio, la violazione delle norme sui presupposti di proponibilità. Prima del giudicato, dunque, l’azione non è esercitabile. Il dies a quo è individuato nel deposito della sentenza di Cassazione; l’invito a dedurre, notificato il 4.4.2023, risulta tempestivo.

Nel merito, il rapporto di servizio è pacifico. Le condizioni di proponibilità sussistono perché il giudicato penale riguarda delitti contro la pubblica amministrazione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui, dopo l’abrogazione dell’art. 7 legge n. 97/2001, l’azione è proponibile per tutti i delitti commessi dai pubblici dipendenti in danno dell’amministrazione. Il danno all’immagine, riconducibile al danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., consiste nella diminuita reputazione dell’ente presso i consociati, in violazione degli artt. 2 e 97 Cost.

La condotta illecita è pacifica in presenza di giudicato penale sui medesimi fatti e in assenza di contestazioni. Il Collegio richiama il principio per cui l’efficacia vincolante della condanna penale si estende all’accertamento della condotta, dell’evento e del nesso causale, restando preclusa ogni statuizione che collida con le risultanze del giudizio penale; ciò vale anche per il rito abbreviato.

Sul quantum, non è utilizzabile il criterio del duplum ex art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, non essendo determinabile l’importo delle utilità percepite. Si ricorre quindi alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., secondo i criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalle Sezioni Riunite n. 10/QM/2003. La somma di € 30.000,00 è ritenuta congrua in ragione della natura odiosa della condotta, del ruolo a contatto con il pubblico e del clamor fori documentato dalla stampa. Il potere riduttivo è escluso trattandosi di fattispecie dolosa. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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