Frode PAC e condizionalità — legale rappresentante, dolo e responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 29 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società che ottiene contributi della Politica Agricola Comune presentando domande formalmente regolari ma ideologicamente false risponde del danno erariale per l’intera somma percepita. La falsa indicazione del pascolatore e del titolo di conduzione integra frode che sviа i contributi dalla finalità di mantenimento dei pascoli permanenti. L’elemento soggettivo è il dolo, desumibile dalla stessa falsità dei dati documentali. Non esclude la responsabilità l’affidamento a un intermediario per la predisposizione della documentazione, quando la domanda sia sottoscritta dal rappresentante legale. La contumacia della convenuta consente al giudice di trarre argomenti di prova ex art. 95, comma 3 c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio la società agricola, in persona del legale rappresentante, chiedendo la condanna al pagamento di euro 85.791,70, oltre accessori, per indebita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’Organismo Pagatore Regionale per l’annualità 2012.
La contestazione riguardava la presentazione di documenti formalmente regolari ma non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto. La società non si costituiva. Interveniva la Regione Lombardia per sostenere le ragioni del Pubblico Ministero, chiedendo la condanna del legale rappresentante a titolo di dolo omissivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia della società convenuta: la vocatio in ius ha come destinataria esclusivamente la società, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la notifica è stata correttamente eseguita presso il difensore nominato in sede di invito a dedurre in quella sola qualità, ai sensi dell’art. 88, comma 5 c.g.c.
L’intervento ad adiuvandum della Regione è dichiarato inammissibile. L’atto doveva essere notificato alle parti oltre che depositato, ai sensi dell’art. 85 c.g.c.; nel fascicolo non si rinviene la prescritta notifica e la mancata notifica non è sanata dalla costituzione della convenuta, che avrebbe potuto accettare il contraddittorio e chiedere termine a difesa.
Nel merito, la domanda è fondata. La Corte ricostruisce la disciplina dei contributi PAC e FEASR dopo il disaccoppiamento: gli aiuti sono corrisposti in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici, con la c.d. condizionalità costituita da proprietà, possesso o disponibilità dei terreni, effettivo utilizzo a pascolo e produzione dei modelli 7 di monticazione. Il meccanismo fraudolento è consistito nell’indicare nella domanda unica di aiuto la conduzione per monticazione tramite un soggetto terzo, poi risultato del tutto estraneo al rapporto con la società.
Le dichiarazioni del pascolatore, escusso dalla Guardia di Finanza, escludono ogni rapporto e sono valutate come fonti probatorie atipiche, di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, convergenti nel delineare il meccanismo fraudolento. A ciò si aggiunge il comportamento processualmente inerte della convenuta, da cui il giudice trae argomenti di prova ex art. 95, comma 3 c.g.c.
La condotta è stata posta in essere con dolo: la falsa indicazione di soggetti terzi pascolatori non può essere frutto di mero errore. Non rileva l’affidamento a un intermediario, perché le domande sono state sottoscritte personalmente dal rappresentante legale, che se ne è assunto la responsabilità. La società è pertanto condannata al pagamento della somma in favore della Regione per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale, con rivalutazione monetaria e interessi legali, tenuto conto in sede esecutiva dei recuperi già effettuati.
Nota della Redazione
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