Debito di vigilanza ed esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 126 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra agente contabile e agente amministrativo risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. In difetto di un deposito alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati alle scorte operative, si configura un mero debito di vigilanza, che non impone la resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda ha origine da un giudizio di conto iscritto al registro di Segreteria nei confronti di un dipendente di un ente locale, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale riguardava esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente, con riferimento a un presunto debito di custodia sui medesimi.
Il Magistrato istruttore, nella relazione di deferimento, ha dubitato della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando al contrario un debito di vigilanza. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione è quindi pervenuta al Collegio per la verifica della sussistenza dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due possibili posizioni soggettive. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale. Dall’altro vi è il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato alla medesima resa.
L’elemento tassativo e ineludibile che separa le due figure viene individuato nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Ne è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’Amministrazione.
La posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia. La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino depongono per una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale dell’ente. Pertanto il giudizio è improcedibile e il conto va restituito all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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