Patteggiamento senza pene accessorie e azione erariale per danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 28 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è equiparabile alla sentenza irrevocabile di condanna quando non irroghi pene accessorie, e non ha efficacia di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello per responsabilità contabile, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. Tale limitazione opera sul piano probatorio e su quello delle equiparazioni dettate da leggi extra-penali, ma non preclude l’azione erariale per danno all’immagine, non rinvenendosi norme di responsabilità contabile che assimilino il patteggiamento alla condanna. Il giudice contabile procede pertanto all’autonomo accertamento dei fatti e della loro imputabilità a titolo di dolo, sulla base delle prove ritualmente acquisite. Il danno all’immagine è liquidato equitativamente, entro il limite massimo del doppio dell’utilità illecitamente percepita previsto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un medico specialista ambulatoriale in odontoiatria, in servizio presso una struttura sanitaria pubblica, chiedendo la condanna al pagamento di euro 194.000,00 a titolo di danno all’immagine, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa traeva origine da una sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Milano per i reati di associazione per delinquere e corruzione per l’esercizio della funzione, divenuta irrevocabile, con applicazione della pena di due anni di reclusione e confisca del denaro sequestrato.

Secondo la prospettazione attorea, il professionista metteva a disposizione della società fornitrice dei manufatti la propria funzione pubblica, applicando all’utenza prezzi superiori a quelli del contratto di fornitura e ricevendo in cambio un compenso pari al dieci per cento del fatturato generato dalle sue prescrizioni, quantificato in euro 97.000,00 per il periodo 2013-2021. Il convenuto eccepiva in via preliminare la carenza del presupposto costituito da una sentenza irrevocabile di condanna; nel merito contestava l’entità delle somme e l’imputabilità delle condotte, invocando la riduzione del quantum per le restituzioni operate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima l’eccezione preliminare, osservando che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, sottrae la sentenza di patteggiamento all’efficacia probatoria nei giudizi amministrativi e di responsabilità contabile e subordina le equiparazioni disposte da leggi extra-penali all’irrogazione di pene accessorie. La disposizione, tuttavia, non incide sull’esperibilità dell’azione: le norme in materia di danno all’immagine — l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e l’art. 51, comma 7, cod. giust. cont. — non contengono alcuna assimilazione tra patteggiamento e condanna, con la conseguenza che l’eccezione è infondata.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, che già prima della novella escludeva la natura di piena prova della pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. e ribadiva l’autonomia del giudice erariale nell’apprezzamento dei fatti. La modifica legislativa, letta anche alla luce della relazione illustrativa, rivela semmai una volontà di conferma della linea già adottata, non di revirement.

Passando al merito, il Collegio accerta l’effettività e l’imputabilità delle condotte secondo l’art. 95 cod. giust. cont.. Le dichiarazioni di dipendenti della società, le annotazioni di polizia giudiziaria e la documentazione contabile acquisita dimostrano il sistema delle sovrafatturazioni e la corresponsione semestrale di denaro contante. È irrilevante la contestazione relativa alle informazioni riservate sulla gara, non essendo allegato un danno eziologicamente ricollegabile a tale condotta. Le eccezioni difensive risultano generiche e non idonee a elidere il fatto costitutivo: la condotta è imputabile a titolo di dolo e ha leso l’immagine della struttura sanitaria, anche per il clamore mediatico documentato.

Sulla quantificazione, la Corte richiama il criterio del doppio dell’utilità percepita, che costituisce il limite massimo del danno liquidabile equitativamente. Considerate le decurtazioni operate dalla società, la percentuale oscillante tra il cinque e il dieci per cento e le dazioni semestrali, il Collegio accerta percezioni non inferiori a euro 50.000,00 e liquida il danno in euro 100.000,00, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi dal deposito. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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