Riliquidazione della pensione mistica e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 174 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta riliquidazione in via amministrativa determina la cessazione della materia del contendere. Il principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM trova applicazione anche in favore del personale cessato con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995, con applicazione del sistema misto. La declaratoria di cessazione è compatibile con la compensazione delle spese, ove sussistano giusti motivi e la domanda risulti integralmente accolta in via amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno in quiescenza con sistema misto retributivo/contributivo, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della pensione secondo l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. Alla data del 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di undici anni e un mese, inferiore ai diciotto anni.

Dopo l’istanza amministrativa rimasta priva di riscontro, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Costituitasi, l’INPS ha rappresentato di aver provveduto alla riliquidazione con riconoscimento del beneficio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. La difesa della ricorrente ha concordato sull’avvenuta riliquidazione, insistendo per la vittoria delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha escluso la sussistenza di questioni preliminari e ha affrontato direttamente il merito. La verifica si è concentrata sulla sopravvenuta definizione amministrativa della pretesa, documentata dalla difesa dell’Istituto.

La domanda giudiziale mirava alla riliquidazione del trattamento in applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS ha integralmente accolto la pretesa in via amministrativa, applicando il principio di quantificazione annua enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM. Per il giudice, ciò integra il venir meno dell’interesse alla pronuncia.

Da qui la declaratoria di cessata materia del contendere. La decisione conferma una linea consolidata: quando l’amministrazione riconosce il beneficio prima della decisione, il processo pensionistico non si chiude con una pronuncia di merito, bensì con una statuizione processuale che prende atto dell’avvenuta soddisfazione.

Quanto alle spese, il giudice ha ravvisato giusti motivi per la compensazione. La riliquidazione è intervenuta in via amministrativa e la stessa difesa della ricorrente ha concordato sull’esito sostanziale, pur invocando la condanna dell’Istituto. Il regolamento delle spese resta affidato alla valutazione discrezionale del giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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