Nessuna reversibilità al nipote maggiorenne non orfano, anche se inabile e convivente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 30 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del trattamento dell’ascendente defunto spetta, in presenza dei requisiti reddituali, ai nipoti minorenni conviventi e ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico dell’assicurato. L’art. 38 d.P.R. n. 818/1957, come integrato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 180/1999 e n. 88/2022, non consente di estendere il beneficio al nipote maggiorenne non orfano, ancorché inabile al lavoro, convivente e in stato di bisogno, quando uno dei genitori non sia invalido. La scelta del Legislatore, nell’assetto risultante dagli interventi additivi, realizza un equilibrio tra solidarietà familiare e proporzionalità dell’istituto e non si presta a censure di illegittimità costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente, invalido al 100% e portatore di handicap, aveva presentato nel 2020 domanda di pensione di reversibilità della pensione del nonno materno, deceduto nel marzo dello stesso anno, presso la cui abitazione si era trasferito con la madre e il fratello sin dal 2015. L’INPS aveva respinto l’istanza con due provvedimenti: la Sede di Legnano aveva rilevato la carenza del requisito reddituale, avendo il padre del ricorrente un imponibile pensionistico; la Sede di Roma Flaminio aveva invece escluso il requisito del legame parentale, essendo il richiedente maggiorenne alla morte del nonno.

Avverso i provvedimenti e i successivi silenzi-rigetto il ricorrente ha adito la Corte dei Conti, deducendo l’illegittimità delle determinazioni e chiedendo, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 38 d.P.R. n. 818/1957 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13 R.D.L. n. 1272/1939, come sostituito dall’art. 22 legge n. 903/1965, riconosce la reversibilità al coniuge e ai figli superstiti nonché ai figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore. L’art. 8 legge n. 222/1984 precisa che è inabile chi versa nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’art. 38 d.P.R. n. 818/1957 disciplina l’equiparazione dei soggetti destinatari delle prestazioni.

Il percorso argomentativo valorizza gli interventi additivi della Corte costituzionale. Con la sentenza n. 180/1999 è stata dichiarata l’illegittimità della norma nella parte in cui non includeva i minori dei quali fosse provata la vivenza a carico degli ascendenti. Con la sentenza n. 88/2022 l’illegittimità è stata estesa ai nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Su questa base il giudice ritiene che, pur in presenza dei requisiti reddituali del nucleo familiare, della convivenza e dell’indubbia inabilità al lavoro del ricorrente, la fattispecie non rientri tra quelle ammesse dall’ordinamento. Il nipote convivente non è orfano e, pur essendo inabile, ha entrambi i genitori, dei quali soltanto uno invalido civile. I limiti tracciati dalla Corte costituzionale individuano il punto di equilibrio tra esigenze solidaristiche e ragionevolezza del sistema nella reversibilità in favore del nipote convivente durante la minore età ovvero del nipote orfano e inabile.

Il giudice esclude quindi che l’assetto legislativo contrasti con i principi di solidarietà familiare e di proporzionalità e non ravvisa i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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