Responsabilità contabile per indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 346 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sul danno erariale derivante dall’indebita percezione del reddito di cittadinanza, misura di connotazione pubblicistica ancorché assistenziale. Ai fini dell’accesso al beneficio, il nucleo familiare è quello risultante dalla famiglia anagrafica alla data della DSU: i coniugi separati o divorziati permangono nel medesimo nucleo se continuano a coabitare. L’omessa indicazione del coniuge convivente integra violazione dell’art. 7 del D.L. 4/2019 e determina decadenza dal beneficio e obbligo di restituzione. La percezione conseguita sulla base di autodichiarazioni non veritiere è imputabile a titolo di dolo e genera responsabilità amministrativo-contabile per l’intero importo indebitamente percepito.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha convenuto in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’INPS, di € 8.353,42, somma asseritamente percepita senza titolo nel periodo maggio 2019 – ottobre 2020. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto, nel presentare la domanda, aveva omesso di indicare la coniuge, pur legalmente separata dal 2014 ma con lui convivente fino al novembre 2019 nella stessa abitazione, e titolare di redditi da lavoro dipendente nel 2017.

Con la sentenza n. 253/2024 questa Sezione aveva declinato la giurisdizione. La Sez. II di appello, con la sentenza n. 135/2025, in accoglimento del gravame della Procura contabile, aveva invece affermato la giurisdizione della Corte dei conti e rimesso la causa al giudice di primo grado per la decisione sul merito. Il giudizio è stato pertanto riassunto. Il convenuto non si è costituito in questa fase.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del vincolo derivante dalla pronuncia di appello, che ha risolto in senso affermativo la questione della giurisdizione e ha rimesso la causa per la prosecuzione del giudizio. Su tale premessa si concentra l’esame del merito.

Il thema decidendum riguarda l’accertamento della responsabilità per il danno erariale corrispondente a quanto percepito. La Corte ricostruisce il quadro normativo: ai fini dell’accesso alla misura, il nucleo familiare è definito dall’art. 3 del DPCM n. 159/2013, richiamato e integrato dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019, ed è costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. I coniugi restano nel medesimo nucleo, anche dopo separazione o divorzio, se continuano a risiedere nella stessa abitazione.

Dalla documentazione emerge che nella DSU il richiedente aveva autocertificato un nucleo composto da sé solo, mentre fino al novembre 2019 lo stato di famiglia comprendeva anche la coniuge; il mancato inserimento di quest’ultima, titolare di redditi nel 2017, ha consentito di apparire in possesso dei requisiti reddituali e di raggiungere un ISEE adeguato.

La condotta viola l’art. 7 del D.L. n. 4/2019, che prevede la decadenza immediata dal beneficio in caso di accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell’istanza e la consequenziale obbligazione restitutoria. La Corte reputa sussistente il rapporto di servizio, conformandosi alla statuizione dell’appello che rende ultronea ogni ulteriore disamina.

Sul piano soggettivo l’illecito è imputato a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione degli obblighi assunti con l’amministrazione erogatrice: rileva tanto la fase genetica della domanda, fondata su autodichiarazioni non veritiere, quanto l’omessa comunicazione delle variazioni del nucleo. Ne consegue la condanna al pagamento della somma indebitamente percepita, con rivalutazione e interessi legali dalla pubblicazione, oltre alle spese del giudizio di primo grado e di rinvio, mentre quelle del grado di appello sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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