Nessuna pensione privilegiata senza prova del nesso causale con il servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 42 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la mera coincidenza cronologica tra lo svolgimento del servizio e l’insorgenza della malattia non integra prova presuntiva, neppure semplice, della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il dipendente che invoca il trattamento di privilegio è tenuto a allegare e provare fatti di servizio specifici, eccezionali o comunque eccedenti il normale carico lavorativo, idonei a operare come fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Le valutazioni medico-legali dell’organo tecnico, se non contraddette da elementi concreti, sono insindacabili nel merito e la CTU non può supplire alla carenza di allegazione e di prova. Il ricorso che si limiti ad affermare apoditticamente l’incompletezza del giudizio medico-legale è rigettato.

Il Fatto

Il ricorrente, già Ispettore Superiore della Polizia di Stato, ha prestato servizio per oltre quarant’anni presso vari reparti operativi, da ultimo la Squadra Mobile della Questura di Milano, ed è stato collocato in quiescenza per raggiungimento del limite massimo di età.

Con domanda del 24 maggio 2021 ha chiesto la pensione privilegiata per una serie di infermità, tra cui spondiloartrosi cervicale e lombare, ipertensione arteriosa, ipoacusia neurosensoriale, artrosi e gastrite cronica, sostenendo che fossero state contratte per ragioni del servizio. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sola spondiloartrosi diffusa del rachide, ascritta alla Tabella B del D.P.R. n. 834/1981 per due annualità, ed escluso le altre; l’INPS ha liquidato la relativa una tantum. Il successivo riesame ha confermato il parere. Il ricorrente ha quindi adito la Corte per l’accertamento del diritto al trattamento privilegiato per tutte le patologie.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua la questione nella verifica del nesso causale tra le mansioni svolte e le infermità accertate dal C.M.O. Il ricorrente fonda la pretesa essenzialmente sull’intensità e la durata del servizio e sugli encomi ricevuti, senza indicare fatti specifici riconducibili all’insorgenza delle patologie.

La Corte richiama anzitutto un proprio precedente della stessa Sezione (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 90 del 14 luglio 2020), secondo cui la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è sufficiente ad integrare una prova presuntiva della dipendenza della malattia dal servizio, non essendo previste nella materia presunzioni legali o semplici.

In secondo luogo, il ricorrente non fornisce elementi idonei a disattendere le valutazioni medico-legali del Comitato, limitandosi a sostenere apoditticamente l’incompletezza del giudizio posto a base del provvedimento impugnato, senza prospettare una diversa ascrivibilità delle patologie. L’organo tecnico, osserva il giudice, si è pronunciato due volte negando che il servizio abbia contribuito, anche solo in forma concausale, all’insorgenza delle infermità.

Il passaggio decisivo riguarda il riparto dell’onere probatorio. Gli asseriti disagi e gli encomi, prima ancora di non soddisfare tale onere, non costituiscono nemmeno una idonea allegazione fattuale, perché non sono qualificabili come fattori concausali efficienti e determinanti. Il ricorrente non ha indicato le specifiche ed eccezionali mansioni che avrebbero causato la patologia, e la CTU non potrebbe supplire a questa duplice carenza.

La Corte richiama infine un orientamento della Sezione giurisdizionale per la Puglia (sent. n. 154 del 12 febbraio 2020), che impone di indicare situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, idonee a influire anche solo in forma concausale. Nel caso concreto mancano elementi di eccezionale gravità capaci di prevalere sui fattori extralavorativi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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