Dolo e potere riduttivo nel danno erariale da permessi artefatti (Corte dei Conti Sez. III App. n. 37 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, la qualificazione dolosa della condotta costituisce condizione ostativa all’esercizio del potere riduttivo, poiché l’istituto presuppone che una quota del danno resti non risarcita e collide con il particolare disvalore della condotta intenzionale. L’eventuale autorizzazione del superiore alla sottoscrizione per sua vece non integra una delega di firma in bianco e non esclude il dolo, né sana la falsità delle esigenze lavorative poste a fondamento delle richieste di permesso. In presenza di un quadro probatorio che dimostri l’inesistenza dei servizi esterni dichiarati, il danno erariale è provato nella misura delle retribuzioni indebitamente percepite.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio aveva condannato un dipendente ministeriale, in servizio di comando presso un gruppo consiliare capitolino con funzioni di responsabile amministrativo, al pagamento in favore del Comune di una somma comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali. Il giudice di prime cure aveva accertato che l’uomo aveva percepito emolumenti non dovuti attraverso la predisposizione di moduli artefatti di richiesta di permesso per attività esterna, non corrispondente ad effettive esigenze di servizio, falsificando la necessaria autorizzazione del Presidente del gruppo consiliare.
Respinte le eccezioni di rito e di merito, il primo giudice aveva ravvisato il dolo, ritenendo le condotte intenzionalmente preordinate a ottenere permessi non dovuti. L’interessato ha proposto appello, deducendo l’insussistenza dell’elemento psicologico, la violazione del principio dell’onere della prova e il mancato esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello respinge tutti i motivi. Sul primo, il Collegio rileva che l’eventuale autorizzazione del Presidente del gruppo a sottoscrivere in sua vece non può aver comportato una sorta di delega di firma in bianco in termini generali, abilitando l’appellante a sottoscrivere qualsiasi atto. Anche l’esistenza di una simile prassi sarebbe illegittima e non varrebbe comunque a escludere la falsità delle esigenze lavorative sottese alle giustificazioni. Il pubblico dipendente non può esimersi dal verificare la conformità del proprio operato alla disciplina di settore e dal correggere eventuali devianze, richiamando sul punto Corte dei conti, Sez. II centr. d’app. n. 204 del 24/09/2025.
Sul secondo motivo, la Corte condivide il ragionamento del primo giudice: le comunicazioni via e-mail prodotte dall’appellante costituiscono resoconti episodici e generici, privi di riferimenti alle date delle richieste contestate. L’assenza delle esigenze di servizio trova invece dimostrazione in plurimi elementi forniti dalla Procura: le dichiarazioni dei consiglieri, le informazioni del personale in servizio presso gli uffici indicati come sede del servizio esterno, i casi in cui le richieste riguardavano giorni di assoluta assenza dal servizio.
La sentenza evidenzia come risultino agli atti numerose richieste di servizio esterno recanti la falsa motivazione “lavori per il Presidente”, artefatte mediante timbri, sigle fotografiche e sottoscrizioni apocrife. Le firme di autorizzazione sono state disconosciute dal Presidente del gruppo e le esigenze di servizio negate dagli altri consiglieri. Né rileva la sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, che non contiene alcun accertamento di innocenza.
Infine, il terzo motivo è infondato: la qualificazione dolosa della condotta, secondo la giurisprudenza contabile, costituisce condizione ostativa all’accoglimento della richiesta di riduzione, poiché l’istituto mira a lasciare non risarcita una quota del danno, esito incompatibile con il disvalore della condotta intenzionale, richiamando Sez. III d’App. n. 55 del 22/04/2025 e Sez. II App. n. 240 del 30/08/2023. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore dello Stato. Il Collegio dichiara inoltre inapplicabile la novella della legge 7 gennaio 2026, n. 1, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, trattandosi di condotta palesemente dolosa.
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Nota della Redazione
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