Attività libero professionale del pubblico dipendente e riversamento dei compensi (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 46 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che eserciti attività professionale assolutamente incompatibile, vietata dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, soggiacce al regime dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente obbligo di riversamento all’amministrazione dei compensi percepiti. L’illiceità non dipende dall’aver ottenuto o meno l’autorizzazione, poiché l’ordinamento non può sanzionare l’incarico non autorizzato ma astrattamente autorizzabile e lasciare impunito quello radicalmente incompatibile. Il danno erariale da mancato riversamento si configura come danno ingiusto e risarcibile a prescindere dalla sottrazione di energie lavorative al datore di lavoro. Il quantum va determinato al netto delle ritenute fiscali effettivamente operate e versate, e non al lordo, non potendosi dedurre i costi sostenuti per l’attività illecita. La condotta è dolosa quando la piena consapevolezza dell’illiceità emerga dal complesso dei fatti, anche indiziari.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente dell’INAIL, in servizio a tempo pieno e, per un periodo, a tempo parziale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per aver svolto, in costanza di rapporto a tempo pieno, attività di psicologa in violazione del dovere di esclusività. L’importo richiesto era pari a € 75.872,00, con richiesta subordinata di € 56.508,00.

La dipendente aveva dichiarato l’attività professionale solo nel periodo di lavoro a tempo parziale, cessando la partita IVA prima della riconversione a tempo pieno e riaprendone una nuova poco dopo. L’INAIL aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi; la dipendente si era poi dimessa. La difesa ha eccepito l’inapplicabilità dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’assenza di sottrazione di energie lavorative e la necessità di computare il danno al netto dei costi e dell’IRPEF.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata l’azione. La difesa ha dimostrato lo svolgimento dell’attività professionale in regime di incompatibilità, salvo il periodo a tempo parziale, in violazione degli obblighi di legge. Non convince l’eccezione di irrilevanza dell’apertura della partita IVA: la stessa è stata concretamente utilizzata, e la sua repentina riapertura dopo la riconversione a tempo pieno non è imputabile a mera leggerezza.

La Corte ravvisa la condotta dolosa nella piena consapevolezza dell’illiceità, desunta dalla richiesta di autorizzazione solo per gli incarichi ritenuti autorizzabili, dall’aver taciuto l’attività pregressa e dal averla comunicata come fatto nuovo al momento della trasformazione del rapporto. La chiara volontà di indurre in errore l’amministrazione conferma il dolo.

Quanto all’eccepita inapplicabilità dell’art. 53, comma 7, il Collegio richiama il proprio orientamento (Sez. Giurisd. Lombardia, 17 maggio 2023, n. 89): l’ambito del divieto e del correlato riversamento si estende alle attività assolutamente incompatibili, a prescindere dall’autorizzazione. Sarebbe inammissibile che l’ordinamento sanzioni l’incarico non autorizzato ma astrattamente autorizzabile e non quello radicalmente incompatibile. L’assunto è recepito dalla giurisprudenza d’appello (Sez. II Giurisd. Centr., 15 dicembre 2023, n. 376), che ha qualificato la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 come fonte di danno erariale da mancato riversamento. Irrilevanti la mancata sottrazione di energie lavorative e l’assenza di contestazioni sugli obblighi lavorativi.

Quanto al quantum, il Collegio non accoglie la richiesta di dedurre i costi sostenuti per l’attività, in quanto frutto dei compensi non riversati. Adotta invece l’orientamento della Sezione che, rimeditando l’approdo delle Sezioni riunite, computa il danno al netto delle ritenute fiscali operate e versate, richiamando la pronuncia della Sezione del 28 novembre 2022, n. 263. Detratto l’importo IRPEF non contestato, il danno risarcibile ammonta a € 57.440,28, equitativamente già rivalutato, oltre interessi legali dal deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *