Inammissibile il parere su atto gestionale di gestione dei residui post dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 139 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 presuppone il positivo esito di una preliminare verifica di ammissibilità soggettiva e oggettiva della richiesta. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve attenere alla materia della contabilità pubblica, presentare sufficiente generalità e astrattezza e non interferire con altre funzioni intestate alla Corte. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che non verta sulla corretta interpretazione ed applicazione di norme di legge, ma miri a ottenere chiarimenti sui comportamenti e sui provvedimenti da adottare in presenza di un quadro normativo già delineato. In tal caso la funzione consultiva deve ritenersi recessiva, per evitare che la Sezione si sostituisca all’amministrazione nell’attività gestoria e immetta sé stessa nei processi decisionali dell’ente, condizionando l’attività su cui è chiamata a esercitare il controllo.
Il Fatto
Un Comune, dopo la dichiarazione di dissesto e la conclusione della gestione liquidatoria, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sul trattamento contabile dei residui attivi ultratriennali riassegnati dall’organo straordinario di liquidazione alla gestione ordinaria. L’organo di liquidazione, approvato il rendiconto, aveva raccomandato di intraprendere ogni utile azione all’incasso e di valutare lo stralcio secondo i criteri indicati dalla magistratura contabile.
Il quesito chiedeva se fosse corretto far confluire tali residui direttamente tra le attività del conto del Patrimonio, con corrispondente imputazione al fondo svalutazione crediti, come previsto dal paragrafo 9.1 del principio contabile n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, ove le partite si confermassero di dubbia e difficile esazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla consolidata griglia di ammissibilità: la legittimazione dell’organo richiedente e l’attinenza alla contabilità pubblica. Sotto il primo profilo la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco, rappresentante legale dell’ente, e trasmessa tramite il Consiglio delle autonomie locali.
La Corte riconosce che il quesito attiene effettivamente alla contabilità pubblica, come definita dalla giurisprudenza contabile. Il profilo decisivo è però un altro: difetta il requisito di generalità e astrattezza. Il limite oggettivo scatta ogni volta che la richiesta non riguardi l’interpretazione di norme, ma i comportamenti e i provvedimenti da adottare a fronte di un quadro normativo definito.
Il Comune, in realtà, chiede quale trattamento riservare a una concreta situazione gestionale, correlata ad attività oggetto di istruttoria ed esame nell’ambito delle attribuzioni di controllo sulla gestione finanziaria riconosciute alla Sezione ai sensi dell’art. 148-bis TUEL. Su quella medesima materia il Collegio si pronuncerà in differente sede.
Di fronte alla possibile sovrapposizione con il controllo demandato alla stessa Sezione, la funzione consultiva diventa recessiva. Accogliendo il quesito, la Corte si immetterebbe nei processi decisionali dell’ente, condizionando l’attività su cui è poi chiamata a esercitare un controllo esterno e neutrale.
La soluzione negativa delle questioni pregiudiziali assorbe ogni ulteriore valutazione di merito. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile, con trasmissione della deliberazione all’amministrazione istante.
Nota della Redazione
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