Danno all’immagine da peculato e liquidazione equitativa ex art 1226 c c (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 41 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno all’immagine da reato subito dalla pubblica amministrazione è liquidato dal giudice contabile secondo equità, ai sensi dell’art. 1226 c.c., senza vincolo al parametro quantificatorio ancorato all’art. 135 c.p. Il ricorso a tale criterio è ammissibile solo se coerente con la realtà dei fatti. Esso va escluso quando risulti palesemente iniquo e disancorato dalle circostanze concrete. Rilevano, a tal fine, la qualifica minimale del dipendente, l’assenza di prova sul clamore mediatico, la conoscenza dei fatti da parte di pochi dipendenti, la modestia della somma sottratta, l’avvenuta restituzione e l’attivazione di anticorpi disciplinari interni. Il giudice contabile può quindi rideterminare l’importo in misura proporzionata al discredito effettivamente arrecato.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio un dipendente del Comune di Milano, addetto allo sportello unico per la mobilità con profilo di collaboratore amministrativo, per un preteso danno all’immagine quantificato in 15.937,50 euro. Il convenuto era già stato condannato in sede penale per peculato ex art. 314, comma 1, c.p., per essersi appropriato di somme contenute nella cassetta portamonete dei diritti di segreteria, per un ammanco complessivo di 1.192,00 euro, poi restituiti all’amministrazione.
Il convenuto eccepisce di non essersi appropriato delle somme e di aver comunque restituito l’importo. In via preliminare chiede l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento di 7.000,00 euro, sulla quale la Procura esprime parere favorevole. Il Collegio respinge l’istanza e dispone la prosecuzione in pubblica udienza, trattenendo poi la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce il rigetto dell’istanza di definizione agevolata. Ricorre l’ipotesi di inammissibilità del comma 4 dell’art. 130 c.g.c., perché il danno contestato attiene a una condotta di illecito arricchimento del danneggiante, condannato per peculato in sede penale. Su questa base il giudizio prosegue nel merito.
Nel merito la Corte rileva la peculiarità della vicenda e il suo non chiaro accertamento, comunque sfociato nella restituzione degli importi, in sé modesti. La Procura, muovendo dal giudicato penale di condanna, quantifica il danno all’immagine in 15.937,50 euro, oltre tredici volte la somma non reperita e comunque restituita. A tal fine utilizza il parametro equitativo ancorato all’art. 135 c.p..
Il criterio quantificatorio, pur fondato su un parametro logico già impiegato da questa Corte in altri giudizi, appare nel caso concreto palesemente iniquo e disancorato dalla realtà dei fatti. Il Collegio valorizza una serie di circostanze: la qualifica minimale del convenuto; la totale assenza di prova attorea sul clamore mediatico dell’episodio; il coinvolgimento di pochi dipendenti nella conoscenza dei fatti; la modestia della somma oggetto di peculato; l’avvenuta restituzione, idonea a bilanciare in parte il discredito; l’attivazione di anticorpi interni di natura disciplinare, che hanno esaltato l’immagine dell’amministrazione offuscata dall’episodio.
Alla luce di tali parametri logici e fattuali, il Collegio ritiene ben più equa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., la determinazione del danno in 500,00 euro, già rivalutati, oltre accessori dal deposito della sentenza al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in 74,47 euro.
Nota della Redazione
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