Danno all’immagine da patteggiamento e doppio delle utilità percepite (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 73 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. non determina automaticamente il perfezionamento della responsabilità erariale per danno all’immagine, diversamente da quanto avviene per la condanna dibattimentale in forza dell’art. 651 cod. proc. pen. La condanna penale irrevocabile, anche se resa su richiesta delle parti, costituisce comunque il presupposto della pretesa risarcitoria ai sensi dell’art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, nel testo richiamato dall’art. 51, comma 7, D.Lgs. n. 174/2016. In tale ipotesi il giudice contabile deve comunque accertare in concreto il pregiudizio sull’immagine, sulla base delle complessive risultanze processuali, e il convenuto è ammesso a dimostrare l’infondatezza della domanda. Il danno all’immagine, quale danno pubblico da lesione del buon andamento della pubblica amministrazione, si presume pari al doppio delle utilità percepite ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994. La confisca penale del prezzo del reato non riduce il quantum risarcitorio, avendo natura sanzionatoria e non risarcitoria.
Il Fatto
La Procura Regionale conveniva in giudizio un medico odontoiatra in servizio presso un’azienda sanitaria territoriale, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno all’immagine quantificato in euro 24.800,00. La pretesa nasceva dalla condanna penale del sanitario, resa a seguito di patteggiamento per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, divenuta irrevocabile.
Secondo l’organo requirente, il professionista aveva accettato utilità da una società fornitrice di protesi dentarie, quantificate nel 10% del fatturato generato dalle sue prescrizioni, pari a euro 12.400,00. Il danno all’immagine veniva determinato nel doppio di tale importo. Il convenuto eccepiva, in via principale, l’inutilizzabilità del patteggiamento ai fini probatori e, in via subordinata, la decurtazione della somma già confiscata in sede penale.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta direttamente il merito e ritiene fondata la domanda. Il primo passaggio riguarda il valore del patteggiamento. Il giudice contabile ricorda che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. non perfeziona automaticamente la fattispecie erariale, contrariamente a quanto accade in applicazione dell’art. 651 cod. proc. pen. Nondimeno, la condanna irrevocabile integra il presupposto normativo della pretesa, e la valutazione sul pregiudizio deve fondarsi su una compiuta rappresentazione dei fatti e sulle complessive risultanze processuali. Il convenuto resta ammesso a dimostrare l’infondatezza della domanda.
Su questo piano la Corte ritiene le allegazioni della Procura ampiamente sufficienti. Le risultanze investigative della Guardia di Finanza, le dichiarazioni dei dipendenti della società fornitrice e le intercettazioni dimostrano un sistema organizzato per incrementare gli ordinativi tramite un incentivo alla prescrizione. Le evidenze provano che la funzione pubblica del medico fu affiancata da un’utilità corrisposta dalla società, con la conseguente derubricazione del reato in sede penale. La difesa non smentisce tale assetto.
Quanto al pregiudizio, la Corte richiama il consolidato orientamento sul danno all’immagine, qualificato come danno pubblico da lesione dell’art. 97 Cost. e riconducibile all’art. 2043 cod. civ. e all’art. 2059 cod. civ. in interpretazione costituzionalmente orientata. Non serve una deminutio patrimonii, essendo sufficiente il fatto intrinsecamente dannoso; è ammessa la prova presuntiva. La Sezione valorizza lo sprezzo dei doveri di lealtà, il ruolo del medico, la gravità della corruzione e il clamore mediatico.
Il quantum è confermato nel doppio delle utilità percepite, ai sensi dell’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994. La confisca di euro 12.456,00 disposta in sede penale non può ridurre la somma: gli istituti del sequestro e della confisca hanno natura sanzionatoria, con proventi destinati al Fondo unico di giustizia, mentre la responsabilità erariale è correlata alla necessità di risarcire il patrimonio dell’amministrazione danneggiata.
La Corte accerta quindi il rapporto di servizio, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del dolo, e condanna il convenuto al pagamento di euro 24.800,00, oltre rivalutazione e interessi. Dispone inoltre la trasmissione della sentenza all’Ordine dei medici per i profili disciplinari.
Nota della Redazione
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