Responsabilità erariale esclusa per difetto di prova della conoscenza degli atti esecutivi (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 1 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per l’omessa dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 cod. proc. civ., la domanda della Procura contabile va respinta quando manca la prova che i convenuti avessero conoscenza della procedura esecutiva e degli atti ai quali erano tenuti a dare seguito. Il fatto dannoso, ai fini del decorso del termine prescrizionale ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, si individua nel materiale pagamento delle somme non dovute, e non nella data della scoperta dell’irregolarità, salvo il caso di occultamento doloso. La colpa grave non può essere affermata in assenza di dimostrazione della conoscibilità degli atti da parte dei soggetti preposti.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il sindaco, il responsabile del servizio finanziario e il segretario comunale di un ente locale, quali autori di un preteso danno erariale di oltre ventimila euro. Il pregiudizio derivava dal riconoscimento di un debito fuori bilancio conseguente alla condanna del Comune, quale terzo pignorato, al pagamento di somme in realtà non dovute a una società creditrice, in quanto il Comune non aveva reso la dichiarazione negativa ex art. 547 cod. proc. civ..
Secondo l’accusa, le condotte omissive dei convenuti avevano consentito il consolidarsi di una posizione debitoria inesistente. I convenuti eccepivano la prescrizione e contestavano di aver mai avuto notizia della procedura esecutiva, sostenendo che gli atti erano stati ricevuti da altri dipendenti e mai protocollati né assegnati ai rispettivi uffici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di prescrizione. La norma invocata dal convenuto prevede che il termine decorra dalla scoperta del fatto dannoso solo in caso di occultamento doloso; nelle restanti ipotesi decorre dalla data in cui il fatto si è verificato. Nel caso concreto il fatto dannoso si identifica nel pagamento materiale delle somme non dovute, successivo alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, cosicché nessuna prescrizione quinquennale era maturata al momento del primo atto interruttivo.
Nel merito, la Corte rileva che la prospettazione attorea si fonda sul presupposto della negligenza dei convenuti nell’omettere gli adempimenti di rispettiva competenza. Tuttavia manca la prova che alcuno di loro avesse avuto notizia della procedura esecutiva prima della notifica dell’ordinanza di assegnazione e del relativo atto di precetto.
La Corte valorizza l’istruttoria disposta con ordinanza istruttoria e delegata alla Guardia di Finanza. Gli accertamenti hanno dato esito negativo: non è stato possibile reperire gli originali dei documenti trasmessi in corso di indagine, la casella PEC del Comune non ha restituito traccia della notifica, i dipendenti che avevano materialmente ricevuto gli atti non erano più in servizio e non sono stati ascoltati. Ne emerge una situazione di inspiegabile incuria nella conservazione degli atti, ma non la dimostrazione della conoscenza degli stessi da parte dei convenuti.
Mancando tale prova, nessuna responsabilità amministrativa può essere affermata a loro carico, né risulta mossa alcuna specifica censura sotto il profilo della efficienza operativa dell’ente per lo stato di grave disorganizzazione emerso. La domanda è pertanto infondata e va respinta, con condanna del Comune al rimborso delle spese legali in favore dei convenuti ex art. 31, comma 2, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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