Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 278 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, sussiste soltanto in capo al consegnatario investito di un effettivo debito di custodia. Elemento tassativo e ineludibile di distinzione è la gestione tipicamente di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, da cui deriva un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, è gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e non è obbligato alla resa del conto. In assenza di una siffatta gestione il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un ente locale, indicato come consegnatario di beni mobili per l’esercizio finanziario 2021, che ha presentato il conto giudiziale in relazione al presunto debito di custodia sui beni medesimi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate l’11 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiede la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce la natura della gestione oggetto del conto. Non si tratta di beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale dello stesso.

Da qui la distinzione decisiva. Lo spartiacque tra consegnatari per debito di custodia — qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto — e consegnatari per debito di vigilanza — qualificabili agenti amministrativi e non obbligati — risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio configurano l’obbligo restitutorio dei beni in deposito.

L’obbligo della resa del conto, pertanto, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. Il collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile, tra cui le pronunce della Sezione giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia: la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino depongono per una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto e la conseguente improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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