Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 17 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto giudiziale, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile. La forma di definizione non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico. Intervenuto il deposito del conto nel corso del giudizio, il giudice dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella fase di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale da parte di un agente contabile esterno, gestore di una struttura ricettiva, incaricato della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno per l’anno 2019. Contestualmente ha richiesto l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, d.lgs. n. 174/2016 per la grave e ingiustificata omissione del deposito.
Con decreto il giudice ha fissato il termine per la resa del conto e, con successivo decreto, ha ordinato la compilazione d’ufficio del conto a spese dell’agente, condannandolo al pagamento di una sanzione pecuniaria. Il Comune ha poi depositato il conto, sottoscritto dal dirigente, con la determina di parificazione e la relazione dell’organo di controllo interno, comunicando che non sussistono costi per la compilazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che dagli atti risulta depositato il conto giudiziale. Il Pubblico ministero, in camera di consiglio, ha concluso per la cessata materia del contendere.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 21 marzo 2005) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 31 dicembre 2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, seppur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano e che ne determinano la definizione mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica.
Tale forma di definizione, alla luce degli artt. 141 e ss. c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma: dall’art. 144 non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., deve procedersi alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese, con remissione degli atti al magistrato relatore del conto giudiziale.
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Nota della Redazione
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