Frode sui contributi PAC, occultamento doloso e prescrizione del danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 75 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi comunitari, la presentazione di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in ordine ai requisiti di condizionalità integra una frode dolosamente occultata, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, dalla data di scoperta del danno e non da quella della sua verificazione. L’occultamento doloso rileva anche quando provenga da un soggetto diverso dall’autore della condotta dannosa, giacché la norma tutela l’inerzia oggettiva dell’amministrazione. Sul piano probatorio, il convenuto che alleghi di essersi avvalso dell’intermediazione di terzi nell’organizzazione del pascolamento è tenuto a fornirne la prova; in difetto, le dichiarazioni dei pascolatori che escludono di conoscere l’azienda beneficiaria costituiscono prova dell’antigiuridicità della condotta.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia conveniva in giudizio la titolare di un’azienda agricola, chiedendo la condanna al pagamento di € 15.573,94 in favore dell’Organismo Pagatore Regionale, quale ente strumentale dell’AGEA, per contributi eurocomunitari PAC indebitamente percepiti negli anni 2010 e 2011.

Secondo l’accusa, la convenuta aveva indicato nelle domande uniche di aiuto di aver mantenuto i terreni a pascolo per il tramite di due allevatori, i quali avevano poi escluso di aver intrattenuto alcun rapporto con l’azienda. La convenuta eccepiva la prescrizione dell’azione e, nel merito, deduceva di essersi avvalsa di società di servizi che organizzavano il pascolamento per conto dei clienti.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione, il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verificazione del fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta. La difesa sosteneva che il dies a quo dovesse collocarsi al 2015, all’avvio del procedimento penale, e non alla data della segnalazione della Guardia di Finanza del 23.04.2021.

L’eccezione è infondata. Le condotte contestate, quanto meno per l’annualità 2010, si connotano come fraudolente e l’occultamento doloso ne costituisce elemento costitutivo. La presentazione di richieste formalmente regolari ma contenenti dati falsi integra una frode a danno delle istituzioni comunitarie e della Regione, dolosamente occultata. Richiamando l’orientamento della Sezione seconda centrale d’appello n. 270/2006, la Corte ribadisce che è irrilevante che l’occultamento provenga dall’autore del danno o da un terzo.

Il dies a quo va dunque individuato nel momento della scoperta degli elementi della frode, coincidente con la nota della Guardia di Finanza trasmessa alla Procura contabile. La domanda risulta comunque proposta entro il quinquennio, considerati l’effetto interruttivo degli inviti a dedurre e la sospensione dei termini disposta dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 per l’emergenza Covid.

Nel merito, il Collegio ricostruisce le condizionalità richieste per l’accesso agli aiuti: proprietà o disponibilità dei terreni, effettivo utilizzo a pascolo mediante monticazione o sfalcio, produzione dei modelli 7 rilasciati dalle ASL. Per l’annualità 2010, la convenuta non ha assolto l’onere probatorio sui contratti di mandato con i presunti intermediari. Le dichiarazioni dell’allevatore, che esclude di conoscere l’azienda, sono pertanto prova dell’antigiuridicità. La condotta è stata posta in essere con dolo, non essendo ipotizzabile un mero errore, e ha sviato i contributi dalla finalità di mantenimento dei pascoli permanenti.

Per l’annualità 2011, invece, la documentazione in atti comprova il ruolo di intermediazione svolto dal legale rappresentante della società di servizi, come ricostruito negli atti del procedimento penale. La Corte ritiene fondata l’eccezione difensiva sulla mancata esatta coincidenza dei mappali, circostanza compatibile con la naturale transumanza del bestiame. La condotta contestata non è provata sotto il profilo dell’antigiuridicità e la convenuta va assolta per tale annualità. Da qui la condanna limitata a € 7.724,43, oltre rivalutazione e interessi, e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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