Nessun nesso causale tra demansionamento asserito e disturbo psichiatrico del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 77 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata e di accertamento della dipendenza da causa di servizio, il giudice contabile, ove la questione richieda valutazioni tecniche, può disporre consulenza medico-legale d’ufficio e attenersi alle relative conclusioni quando esse risultino fondate su una completa rappresentazione dei fatti e prive di vizi logici. L’accertamento del nesso eziologico, anche in via concausale, tra infermità e servizio prestato richiede la dimostrazione di un fattore oggettivo riconducibile all’attività lavorativa. Non integra tale fattore il mero mutamento di mansioni conseguente a una riorganizzazione interna legittima e generalizzata, non qualificabile come demansionamento. La mancata regressione della patologia dopo la cessazione dal servizio, unitamente al permanere dei sintomi per ragioni attinenti alla sfera personale, esclude la qualificazione del servizio come trigger della malattia. La domanda di accertamento deve essere rigettata quando la consulenza tecnica escluda il nesso causale e le contestazioni di parte non ne scalfiscano l’impianto argomentativo.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza dal 1978 e congedato per inidoneità al servizio accertata nel 2015, ha impugnato il provvedimento del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio che aveva negato la dipendenza da causa di servizio della patologia diagnosticata come disturbo da disadattamento cronico con ansia e umore depresso. A tale diniego era seguita la determinazione dirigenziale del Corpo che rigettava l’istanza dell’interessato.
Secondo la prospettazione del ricorrente, la malattia sarebbe derivata dal demansionamento subito a seguito di una riorganizzazione del reparto in cui prestava servizio, circostanza che avrebbe innescato un percorso di crisi e condotto alla successiva inidoneità. Il ricorrente chiedeva quindi l’accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio, previo espletamento di accertamenti tecnici d’ufficio. La parte resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per assenza di previa istanza amministrativa e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità. L’eccezione non merita accoglimento: risulta pacifico che l’amministrazione abbia ricevuto una richiesta di accertamento della dipendenza della patologia psichiatrica e che su di essa si sia pronunciata con accertamento negativo. Trattandosi del provvedimento oggetto di gravame, rilevante ai fini dell’eventuale pensione privilegiata, non sussistono ragioni per non decidere la domanda.
Nel merito, la Corte si fonda sulla consulenza medico-legale d’ufficio disposta in sede collegiale con uno specialista in psichiatria. Il consulente, dopo aver esaminato l’intero percorso di servizio del ricorrente, ha escluso il nesso eziologico, principale o concausale, tra la sofferenza stressogena e il servizio prestato. In primo luogo, il contestato demansionamento non è qualificabile come tale: il mutamento di mansioni ha coinvolto altri colleghi ed è derivato da una riorganizzazione generale dei servizi, legittima e non riconducibile a una situazione mobbizzante.
In secondo luogo, pur riconoscendo che il ricorrente abbia effettivamente sofferto l’infermità, il consulente ha ricondotto la condizione non già a un’ingiustizia lavorativa, bensì a tratti della personalità, segnatamente a una rigidità caratteriale che avrebbe concentrato sull’asserito torto un disagio più profondo. La Corte ritiene tale ricostruzione convincente e non scalfita dalle osservazioni del consulente di parte.
Un ulteriore argomento sostiene la decisione: se il cambio di mansioni fosse stata la causa dell’infermità, la cessazione dal servizio avrebbe dovuto determinare un recupero della salute mentale. Il ricorrente ha invece continuato a manifestare sintomi anche negli anni successivi, attribuendoli a tematiche familiari. La Corte ne trae la conferma che il servizio non può essere qualificato come trigger della patologia e, sulla base di una consulenza priva di vizi logici, rigetta il ricorso compensando le spese del giudizio.
Nota della Redazione
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