Imposta di soggiorno e obbligo di conto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 110 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno istituita dall’ente locale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investito, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale. L’obbligo di rendere il conto discende dagli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, 610 e ss. del r.d. n. 827 del 1924, 44 del T.U. n. 1214 del 1934 e, per gli enti locali, dagli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000, e riguarda ogni soggetto incaricato di riscossioni o pagamenti, anche di fatto. Il mancato deposito del conto da parte dell’agente determina la sua compilazione d’ufficio e la necessaria fissazione dell’udienza collegiale ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), c.g.c.. Ove la gestione risulti regolare e il conto chiuda in pareggio, il giudice pronuncia il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il titolare di una struttura ricettiva del Comune di Cabras, chiamato a rispondere, nella veste di agente contabile, della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021. Nonostante i ripetuti solleciti, l’agente non ha depositato il conto giudiziale, che è stato pertanto compilato d’ufficio dall’ente locale e iscritto a ruolo.

Il Giudice designato ha redatto la relazione e chiesto la fissazione dell’udienza. Il Decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per il suo tramite, all’agente contabile e al Pubblico Ministero. La Procura regionale ha concluso per il discarico. All’udienza nessuno si è costituito e il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, vuoi per formale investitura che di fatto, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto.

Tale obbligo risponde a un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dimostrare il legittimo impiego e la corretta destinazione. La resa del conto, per ottenere il discarico dall’organo giurisdizionale deputato, costituisce passaggio essenziale in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto, riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 114/1975.

Applicando tali principi, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti per qualificare l’agente come agente contabile in relazione alla gestione dell’attività soggetta al tributo: egli è gestore di un’introito destinato alla tesoreria dell’ente.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio dall’ente, redatto sul prescritto modello, la gestione risulta chiusa in pareggio. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente titolare del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Il Collegio reputa pertanto la gestione regolare.

Ne consegue l’approvazione del resoconto e il discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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