Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento agevolato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 78 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. realizza una funzione deflattiva della giurisdizione contabile mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Il collegio, accolta l’istanza con decreto in camera di consiglio, fissa la somma dovuta e il termine perentorio per il versamento; nella successiva camera di consiglio accerta il tempestivo e regolare pagamento e definisce il giudizio con sentenza ai sensi del comma 8. La definizione del giudizio non esime il collegio dal provvedere sulle spese, che sono poste a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza virtuale, desunta dagli elementi probatori che evidenziano la responsabilità per l’illecito. La sentenza così pronunciata non è impugnabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo il risarcimento di euro 64.453,37 in favore dell’AGEA e della Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore. L’addebito riguardava la percezione di contributi eurocomunitari P.A.C. per le annualità dal 2009 al 2012, in relazione alla conduzione per monticazione di terreni montani tramite terzi allevatori e al mancato rispetto del vincolo di condizionalità.

I convenuti si sono costituiti chiedendo l’ammissione al rito abbreviato con il versamento del 50 per cento della somma richiesta. La Procura aveva espresso parere negativo, qualificando la fattispecie come arricchimento doloso; i convenuti hanno insistito per la colpa grave, valorizzando l’affidamento delle pratiche a società di assistenza e l’assenza di tempestivi rilievi sulle certificazioni pubbliche. La Regione Lombardia è intervenuta ad adiuvandum, rappresentando la prescrizione del danno per l’amministrazione e l’interesse al recupero.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama l’art. 130, comma 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo parere del pubblico ministero, di chiedere nella comparsa di risposta la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria. I commi 6 e 7 demandano al collegio la deliberazione sulla richiesta, con motivazione sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e la fissazione del termine perentorio per il versamento.

Con il Decreto n. 4/2024, la Sezione ha accolto l’istanza, osservando che, sulla base della valutazione sommaria propria del rito, l’arricchimento dei convenuti correlato all’indebita percezione dei finanziamenti fosse imputabile a titolo di colpa grave e non di dolo. Ha quindi ammesso i convenuti al rito alternativo nonostante il parere sfavorevole del Pubblico Ministero, fissando la somma in euro 32.226,68, pari al 50 per cento del danno contestato.

Nella camera di consiglio, la difesa ha dato dimostrazione dell’avvenuto pagamento. La Corte rileva che all’ammissione ha fatto seguito il tempestivo versamento della somma agevolata, comprovato dall’ordine di incasso del Tesoriere dell’Organismo Pagatore, intervenuto il 12.03.2024 a fronte del versamento effettuato il 19.02.2024.

Deve pertanto essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Le spese del giudizio, liquidate in euro 93,10, sono poste a carico dei convenuti in applicazione della soccombenza virtuale, risultando dagli atti la responsabilità per l’illecito. I convenuti sono inoltre condannati alla rifusione delle spese legali sopportate dalla Regione interveniente, liquidate in euro 900,00 oltre spese generali al 15 per cento e oneri di legge, secondo i criteri del D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *