Controlli interni degli enti locali: benchmarking e qualità dei servizi (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 227 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, redatto ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Il controllo sulla qualità dei servizi, previsto dall’art. 147, comma 2, lett. g), del Tuel, esige una disciplina regolamentare interna, la produzione di un report strutturato e generalizzato e il ricorso a confronti sistematici di benchmarking con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni. La mera rilevazione della customer satisfaction non esaurisce il controllo di qualità, che postula forme di coinvolgimento degli stakeholders nella definizione degli standard e la misurazione estesa a tutti i servizi offerti. L’innalzamento degli standard qualitativi è obiettivo cui le amministrazioni devono tendere, anche mediante comparazioni interistituzionali.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i referti sul funzionamento dei controlli interni trasmessi dal Comune di Padova per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. I questionari sono strutturati in sezioni dedicate al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

All’esito dell’esame dei questionari, il Magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti con nota istruttoria, cui l’Ente ha risposto. La Sezione ha quindi valutato la conformità del sistema dei controlli interni alle previsioni normative e regolamentari.

La Motivazione della Corte

Il referto annuale, intestato all’organo di vertice, completa il controllo sui bilanci degli enti locali e mira a fare dei controlli interni il supporto delle scelte programmatiche, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento. Le finalità del controllo, delineate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 28/2014/INPR, ricomprendono la verifica dell’adeguatezza del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi e l’osservanza dei vincoli di finanza pubblica.

Quanto al controllo di gestione, l’Ente ha elaborato indicatori di attività, output, efficacia, efficienza e analisi finanziaria, ma non indicatori di economicità. La Sezione richiama la specificità del controllo di gestione, che deve vertere sull’intera attività dell’ente e ad ogni livello organizzativo, articolandosi in centri di costo ai quali sono assegnati obiettivi e risorse, secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Sul controllo strategico, il PEG risulta pubblicato sul portale istituzionale ma non nella sezione “Amministrazione Trasparente”; l’Ente ha poi precisato l’avvenuta pubblicazione al link fornito. Sul controllo degli organismi partecipati, la Corte ricorda che il sistema di cui all’art. 147-quater del Tuel deve essere disciplinato da un regolamento con adeguato sistema informativo, e richiama il divieto di soccorso finanziario in caso di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi, con l’obbligo di dimostrare l’interesse dell’ente a coltivare la partecipazione.

Le criticità più rilevanti riguardano il controllo sulla qualità dei servizi. Non risultano previsti confronti sistematici di benchmarking con altre amministrazioni, non è stata prodotta una regolamentazione interna né un report strutturato e generalizzato orientato al miglioramento, e non sono previste forme di coinvolgimento attivo degli stakeholders nella definizione degli standard. La Corte richiama le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 131/2023/VSGC e n. 15/2021/VSGC, secondo cui l’innalzamento degli standard di qualità è obiettivo cui tendere, anche mediante confronti interistituzionali. Ne deriva la non conformità del controllo di qualità alle disposizioni di legge, per profili strutturali che ne mettono in discussione l’efficacia.

La Sezione, pur rilevando l’assenza di gravi criticità strutturali, invita l’Ente ad estendere il controllo di gestione all’intera attività, a integrare il regolamento prevedendo attività e confronti di benchmarking, a estendere la misurazione della customer satisfaction a tutti i servizi e a mantenere aggiornato e sicuro il sito istituzionale, riservandosi ulteriori controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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