Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 95 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, ancorché strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che ne regolano lo svolgimento in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale. Quando l’agente contabile e l’ente ottemperino all’ordine di deposito e trasmissione dei conti giudiziali nel termine assegnato, la domanda della Procura regionale perde il proprio oggetto e il giudizio si definisce con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Resta ferma la rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame della documentazione contabile prodotta.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo alle annualità 2019-2020, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di inadempimento. La domanda era rivolta alla banca succeduta all’istituto già tesoriere del Comune, nella qualità di agente contabile.
Con decreto n. 19/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di trenta giorni per la loro trasmissione alla Sezione giurisdizionale. L’ente ha trasmesso i conti nel termine; con decreto del 30.1.2024 è stata fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato l’integrale adempimento dell’ordine impartito e ha ritenuto che la controversia avesse perso il proprio oggetto.
Il collegio ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale.
Su questa base la Corte ha qualificato il procedimento come pienamente giurisdizionale e ha ritenuto di doverlo definire con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, non essendo più necessaria alcuna statuizione sul deposito dei conti. Ha escluso statuizioni sulle spese.
La decisione ha quindi rimesso gli atti al magistrato relatore per il concreto esame della documentazione contabile trasmessa, così confermando che la definizione del giudizio di resa del conto non esaurisce l’attività di controllo sulla gestione del denaro pubblico, ma ne costituisce il presupposto.
Nota della Redazione
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