Danno erariale per contributi agricoli non rendicontati e revoca del patrocinio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 144 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico è legato all’ente erogatore da un rapporto di servizio, con la conseguenza che risponde del danno erariale innanzi alla Corte dei conti ove utilizzi la somma in modo difforme dallo scopo perseguito. La mancata realizzazione dell’opera finanziata e l’omessa produzione della documentazione di rendicontazione richiesta dal bando integrano la condotta illecita. Il danno patrimoniale corrisponde all’importo erogato al netto delle somme recuperate. La condotta dolosa del beneficiario, consapevole degli obblighi accettati con la sottoscrizione del provvedimento di concessione, esclude l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un imprenditore agricolo per un danno erariale di euro 93.783,68, arrecato all’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. Il beneficio economico era stato concesso per la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad uso agrituristico, a valere sulla misura 311 del PSR 2007/2013.

Il Dipartimento Agricoltura regionale aveva revocato il contributo perchè il beneficiario non aveva integrato, in sede di collaudo, la contabilità finale dei lavori, il certificato di ultimazione e il certificato di agibilità. Dopo la contestazione preliminare e l’audizione personale, ritenute insufficienti le difese, la Procura ha citato in giudizio il percettore. Questi, rimasto contumace alla prima udienza, si è tardivamente costituito chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rapporto di servizio che si instaura tra amministrazione erogante e privato beneficiario, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 5228 del 2022, oltre ai precedenti n. 30526 del 2019, n. 6461 del 2020 e n. 1994 del 2022. Da tale qualificazione deriva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno conseguente alla distrazione delle somme dallo scopo programmato.

Sul piano della condotta, la Sezione rileva che il beneficiario non ha rispettato le prescrizioni dell’Avviso pubblico e della lettera di concessione. Il punto 2.1.3 dell’Avviso imponeva la presentazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori, del certificato di agibilità, della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e della documentazione dei pagamenti. La lettera di concessione, restituita firmata per accettazione, richiamava le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Nonostante i solleciti e la sospensione del procedimento di revoca, il beneficiario non ha prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l’ultimazione, anche parziale, dell’opera. Il Rapporto di controllo e accertamento dei lavori ha attestato l’impossibilità della verifica per carenza dei giustificativi. La tesi del lotto funzionale, che avrebbe consentito una riduzione del finanziamento ai sensi del punto 5.1.2 dell’Avviso, è rimasta priva di riscontro probatorio.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ravvisa il dolo. Il beneficiario ha dichiarato nella domanda di saldo finale, con efficacia di autocertificazione, di avere realizzato gli interventi in conformità alle previsioni del bando, pur non avendo ultimato le opere e omettendo la rendicontazione. Tali dichiarazioni non veritiere, in contrasto con l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, hanno fuorviato l’amministrazione.

Il danno è quantificato nell’importo erogato al netto delle somme già recuperate, richiamando la giurisprudenza contabile secondo cui, quando il programma di investimenti sia sostanzialmente disatteso, il pregiudizio è almeno pari ai contributi indebitamente erogati. Il dolo accertato preclude il potere riduttivo. La Sezione dispone inoltre la revoca del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 115/2002, per avere il convenuto resistito con mala fede o colpa grave.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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