Nessun nesso causale tra servizio di leva e patologia psichiatrica a lunga (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 25 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata ordinaria presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra infermità e servizio prestato. Quando la patologia psichiatrica abbia eziopatogenesi multifattoriale e natura di malattia a lunga latenza, con insorgenza risalente all’età giovanile e processo evolutivo autonomo, il servizio militare di leva non ne costituisce causa né concausa documentata. La circostanza che l’ambiente militare abbia costituito mera occasione di emersione sintomatica non integra il requisito causale richiesto dalla legge. Il giudice può fondare la decisione sul parere dell’Ufficio medico legale adeguatamente motivato, in difetto di ragioni per discostarsene.

Il Fatto

Il ricorrente, chiamato alle armi nel febbraio 1988 e posto in congedo illimitato nel gennaio 1989, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica insorta nel periodo del servizio di leva, con conseguente concessione della pensione privilegiata ordinaria. Nel corso degli anni il quadro clinico è evoluto fino alla diagnosi di schizofrenia paranoide, con riconoscimento di invalidità civile in misura superiore ai due terzi e successivi trattamenti sanitari obbligatori.

Con decreto del 10.03.2021 il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza, eccependo la decadenza ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973 per il decorso del termine quinquennale dalla manifestazione della malattia. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo la tempestività della domanda, trattandosi di patologia a lunga latenza diagnosticata compiutamente solo nel 2015, e ha dedotto i ritardi diagnostici delle strutture sanitarie militari. Il giudice ha disposto l’acquisizione del parere dell’Ufficio medico legale del Ministero della Salute.

La Motivazione della Corte

La decisione si fonda sull’esito del parere tecnico reso in contraddittorio. L’UML ha qualificato l’infermità come disturbo psicotico e l’ha ritenuta non dipendente, né causalmente né concausalmente, dal servizio prestato quale militare di leva. Il Collegio ha riconosciuto la natura di malattia a lunga latenza ad eziopatogenesi multifattoriale, collocandone l’insorgenza al 1° gennaio 1984 e la data di conoscibilità al 7 agosto 2009, in corrispondenza della domanda di invalidità civile.

Il giudicante ha ritenuto il parere adeguatamente motivato e non ha individuato ragioni per discostarsene. L’analisi si è basata sulla cartella clinica del servizio militare, sulle cartelle dei ricoveri psichiatrici, sui certificati specialistici, sui verbali di visita medico-legale e sui decreti ministeriali. Rileva il contributo dello specialista in psichiatria che ha integrato il collegio: il quadro clinico aveva richiesto intervento sanitario già dall’età di sedici anni, per ricorrenti episodi depressivi, e la patologia ha mostrato una processualità evolutiva senza l’aggiunta di una diversa e ulteriore malattia.

Muovendo da tali acquisizioni, la Corte ha escluso che il servizio di leva possa essere considerato causa prima della patologia successiva. L’eventuale esperienza stressante è stata qualificata come semplice occasione per l’emergenza sintomatica su una personalità già gravata da caratteropatia premorbosa. Lo stress prestazionale dell’ambiente militare, per come percepito dal ricorrente, può avere influenzato l’andamento della malattia, ma come concausa non documentabile. Manca dunque la prova del nesso eziologico.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con assorbimento del quesito sull’ascrivibilità tabellare ai fini della pensione privilegiata. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della peculiarità della situazione medica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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