Agente contabile di fatto e assoluzione penale escludono responsabilità del socio esecutore (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 24 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento con la formula “per non aver commesso il fatto”, esplica efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., allorché le condotte contestate in sede contabile siano sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto dell’imputazione penale e la Procura contabile abbia fondato la propria domanda sul medesimo materiale probatorio vagliato in dibattimento. Il giudice contabile conserva il potere di valutare autonomamente dispositivo e motivazione della pronuncia assolutoria, ma ove ne riscontri l’identità sostanziale del fatto deve dichiarare l’insussistenza della responsabilità. Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione non si radica in capo al socio di società affidataria del munus publicum che abbia svolto attività meramente ausiliaria o esecutiva, non sfociata nell’effettiva gestione operativa delle risorse pubbliche. La diversa clausola contrattuale di riscossione non esclude, invece, la qualifica di agente contabile in capo alla società concessionaria, con conseguente responsabilità aggravata per l’ammanco ingiustificato.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per le Marche ha convenuto in giudizio, in via principale e a titolo di dolo, una società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali (in fallimento), tre amministratori e soci della medesima, nonché, in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, un funzionario del Servizio Finanziario del Comune di Tavullia. Oggetto della domanda: il mancato riversamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni riscossi negli anni 2014, 2015 e 2016, per complessivi € 119.741,84, di cui € 103.428,34 addebitati in via sussidiaria al funzionario.

La contestazione si fondava sulle risultanze della procedura fallimentare e dei procedimenti penali milanesi. Il processo penale si era concluso in primo grado con la condanna di due amministratori e con l’assoluzione della terza convenuta, socia della società, “per non aver commesso il fatto”, con sentenza passata in giudicato nei suoi confronti. Il funzionario ha eccepito la prescrizione quinquennale e l’insussistenza della colpa grave; gli altri convenuti hanno chiesto la sospensione del giudizio in attesa dell’appello penale e dedotto la nullità dell’atto di citazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anziché respinto la richiesta di sospensione, escludendo che il giudizio penale integri una pregiudizialità in senso stretto ai sensi dell’art. 106 c.g.c., alla stregua dell’indirizzo delle Sezioni Riunite (ordinanze nn. 3 e 9 del 2018). Rigettata anche l’eccezione di nullità della citazione, poiché l’art. 86, comma 6, c.g.c. sanziona a pena di nullità solo la mancanza dell’esposizione dei fatti, che il testo conteneva compiutamente.

Quanto al funzionario, la Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione, individuando nel fallimento della società (dichiarato il 21.12.2018) il momento di consolidamento e attualità del danno, con conseguente tempestività dell’azione. Nel merito ha ravvisato colpa grave per la sostanziale inerzia nella risoluzione del contratto, nella gestione della garanzia fideiussoria e nell’attivazione di azioni legali, quantificando l’onere risarcitorio, in via sussidiaria, in € 20.000,00.

Per la società concessionaria, la Corte ha confermato la qualifica di agente contabile di diritto, con responsabilità aggravata e inversione dell’onere della prova, non avendo la contumace fornito alcuna giustificazione degli ammanchi. Per i due amministratori, ha fondato la responsabilità dolosa, in solido, valorizzando l’unitarietà del sistema fraudolento e richiamando i precedenti della Sezione Lombardia e della stessa Sezione, con conseguente vincolo solidale ex art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994.

La posizione della terza convenuta è stata invece scrutinata alla luce dell’art. 652 cod. proc. pen.. La Corte ha ritenuto le condotte sostanzialmente coincidenti con quelle oggetto del giudizio penale, fondate sullo stesso materiale probatorio, e ha attribuito efficacia diretta al giudicato assolutorio. Ha inoltre escluso il rapporto di servizio in capo alla socia, il cui ruolo era rimasto meramente esecutivo e non implicato nella gestione operativa delle risorse pubbliche. La domanda è stata pertanto rigettata nei suoi confronti, con liquidazione delle spese di difesa a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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