Conto giudiziale irregolare per ritardi nei versamenti ma senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 35 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, i ritardi nei versamenti degli incassi all’ente locale rispetto alle cadenze fissate dalla convenzione integrano irregolarità del conto giudiziale, nonostante l’adempimento sia stato effettuato una volta ricevuti i compensi. Le somme incassate per conto dell’amministrazione sono infatti vincolate alla destinazione prevista dall’art. 110 del d.lgs. n. 42/2004 e non possono costituire oggetto di jus retentionis a fronte del mancato pagamento dei compensi dovuti all’affidatario. Ove le irregolarità siano di natura essenzialmente formale e non emergano ammanchi, non si dà luogo all’addebito delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.. L’illegittima proroga della convenzione oltre i termini pattuiti non inficia la legittimazione dell’agente contabile, essendo ammissibile il conto reso da agente contabile di fatto.

Il Fatto

Il R.T.I. affidatario del servizio di gestione degli incassi della Pinacoteca civica di un Comune, per l’esercizio finanziario 2017 e fino al 12 maggio, aveva presentato il conto giudiziale, parificato dall’ente. Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, contestava plurimi profili: illegittimità della proroga della convenzione, omessa trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno, incompletezza documentale trasmessa tramite l’applicativo SIRECO, inosservanza dei termini di versamento degli incassi, carenza di documentazione sul bookshop, omessa annotazione per il periodo successivo al 12 maggio e difformità tra conto e registro di cassa.

L’agente contabile eccepiva di aver subito le proroghe disposte dal Comune, di aver sempre adempiuto agli obblighi contrattuali versando il 50% degli incassi non trattenuto a titolo di compenso, e di essersi adeguato ai tempi di pagamento dell’ente. Il Pubblico Ministero insisteva per la declaratoria d’irregolarità formale e per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione della proroga della convenzione oltre il termine massimo pattuito. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa sul divieto di rinnovo e proroga dei contratti di servizi pubblici, salvo la proroga tecnica, la Corte rileva l’illegittimità dell’investitura per il periodo di proroga. Tuttavia esclude che ciò determini irregolarità sostanziale: il conto resta ammissibile anche se reso da un agente contabile di fatto.

Sul piano formale, la Corte constata la mancata trasmissione delle relazioni degli organi di controllo interno ex art. 139 del c.g.c., ma rileva che l’inadempienza non è imputabile all’agente contabile bensì al responsabile del procedimento designato dall’ente. Sottolinea l’obbligo di trasmissione contestuale degli allegati e l’esposizione a responsabilità di dirigenti e amministratori in caso di mancata parifica e revisione.

Il nucleo decisivo riguarda i termini di versamento. L’art. 8 della convenzione imponeva versamenti mensili, mentre dalle reversali del SIOPE emerge che gli incassi di gennaio, febbraio e marzo furono versati il 27 aprile e quelli di aprile e del periodo 1-12 maggio il 1° agosto. La Corte ritiene irrilevanti le giustificazioni addotte: le somme dovevano essere riversate alle scadenze convenute, non essendo ammesso alcuno jus retentionis per il mancato pagamento dei compensi, in ragione del vincolo di destinazione dei proventi.

Quanto al periodo successivo al 12 maggio, la Corte accerta dall’esame degli allegati l’effettiva diversità dei soggetti componenti il R.T.I. e riconduce la gestione a un nuovo agente contabile, tenuto alla resa del conto ex art. 147, comma 2, del c.g.c.. Sull’assenza di documentazione sul bookshop e sulla corrispondenza dei versamenti alla metà degli incassi, la Sezione prende atto delle deduzioni dell’agente contabile, confermate dal capitolato d’appalto.

In conclusione, il conto è dichiarato irregolare per i ritardi nei versamenti e per il mancato deposito della relazione degli organi di controllo; trattandosi di irregolarità essenzialmente formali, non si dà luogo ad addebito delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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