Retrodatazione della pensione privilegiata al primo giorno del mese successivo alla domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 138 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decorrenza della pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, va fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Rileva l’istanza rivolta all’amministrazione competente, la quale coincide con il Ministero della Difesa e non con l’ente previdenziale chiamato all’erogazione. L’omessa informazione dell’ente erogatore da parte dell’amministrazione di appartenenza non incide sul diritto del dipendente, ma trova regolazione esclusiva nei rapporti interni tra gli enti. Il trasferimento di attribuzioni non può discendere da una circolare, fonte subprimaria. È pertanto infondata l’eccezione di prescrizione fondata sull’assunto che le vicende anteriori al giudizio costituiscano res inter alios acta.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Marina militare dal 2002 al 2009 e transitato nel personale civile del Ministero della Difesa, ha riportato un trauma al ginocchio destro, con successivo intervento chirurgico. L’infermità è stata ascritta all’ottava categoria.
Dopo il diniego del Ministero e la sentenza n. 427/2020 di questa Sezione, l’INPS ha riconosciuto la pensione privilegiata con decorrenza economica dal 1° dicembre 2020, facendo riferimento all’istanza integrativa presentata all’ente il mese precedente. Il ricorrente ha chiesto la retrodatazione al 1° dicembre 2014, mese successivo all’istanza originaria rivolta al Ministero, con i conseguenti arretrati.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda l’individuazione dell’istanza rilevante ai fini della decorrenza della prestazione. Nel pregresso giudizio, proposto nei soli confronti del Ministero della Difesa, era stato censurato il diniego fondato sull’impossibilità di assimilare il transito all’impiego civile a una cessazione dal servizio. Con la sentenza n. 427/2020 la Sezione aveva ascritto al Ministero la legittimazione passiva e reputato ammissibile il cumulo tra retribuzione civile e pensione privilegiata, escludendo però di poter vagliare nel merito la domanda per non essere stata l’istanza esaminata dall’amministrazione competente.
L’INPS contesta che la competenza spettasse al Ministero e invoca la circolare INPDAP n. 21 del 18 settembre 2009. La Corte respinge l’argomento: non è concepibile che mediante una circolare, fonte subprimaria, o una mera intesa tra amministrazioni, si realizzi un mutamento di attribuzioni da una pubblica amministrazione a un’altra.
Anche a voler ritenere attuato il trasferimento, incombeva comunque al Ministero notiziare diligentemente l’INPS dell’istanza del 6 novembre 2014, del ricorso proposto nel 2017 e della pronuncia giudiziale. Non può ammettersi che quella decisione risulti inutiliter data.
L’eventuale pregiudizio arrecato all’INPS dall’omessa notizia trova esclusiva regolazione nei rapporti tra l’ente e il Ministero. Il procedimento di attribuzione della pensione deve reputarsi completato dall’INPS in nome e per conto del Ministero: donde l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
In applicazione dell’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, la decorrenza va fissata al 1° dicembre 2014. L’INPS è condannato al pagamento dei ratei maturati da quella data fino al 30 novembre 2020, con interessi legali o rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite liquidate in 2.000 euro e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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