Responsabilità erariale dei revisori per omessa segnalazione delle gravi irregolarità (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 137 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rappresentante dell’autorità di revisione di un’associazione di rappresentanza cooperativa, che omette di segnalare alla struttura amministrativa provinciale le gravi irregolarità emerse dalle revisioni, risponde del danno erariale derivante dall’indebita erogazione dei sussidi, perché l’inattendibilità delle comunicazioni incide sulla funzione di vigilanza dell’ente pubblico. La condotta è riconducibile alla colpa grave, non al dolo, quando manca la prova della coscienza e volontà dell’evento dannoso. Il revisore che abbia dato conto delle irregolarità nei verbali non è responsabile, spettando all’autorità di revisione ogni valutazione e misura conseguente. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla liquidazione del saldo del contributo, momento in cui la Provincia ha contezza dell’attività svolta. Il danno va ridotto tenendo conto del concorso causale e della condizione personale dei soggetti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio quattro soggetti, all’epoca dei fatti revisori di un’associazione di rappresentanza cooperativa, per la presunta illegittima erogazione di contributi pubblici in favore dell’associazione nel periodo 2017-2020, fruiti ai sensi delle leggi regionali n. 8 del 1964 e n. 5 del 2008.
Secondo l’accusa, alla Provincia autonoma di Bolzano erano state trasmesse comunicazioni di avvenuta revisione non veritiere, riportanti esiti di regolarità a fronte di situazioni di gravi irregolarità note ai revisori, senza allegare i verbali. La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento a titolo di dolo. I convenuti hanno eccepito la prescrizione delle condotte anteriori al 19.10.2018, l’insussistenza dell’antigiuridicità e dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale. Per il contributo 2017 l’acconto era stato liquidato il 12.10.2017, ma il saldo è stato liquidato il 30.11.2018: il termine decorre da tale ultima data, effettivo momento in cui la Provincia ha avuto contezza dell’attività svolta.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la disciplina: l’art. 30 della l.r. n. 5/2008 demanda all’autorità di revisione la trasmissione del verbale e l’adozione delle prescrizioni; l’art. 31 impone all’associazione di segnalare alla struttura amministrativa le gravi irregolarità, allegando almeno un estratto della relazione. Le linee guida provinciali hanno chiarito che anche il patrimonio netto negativo costituisce irregolarità grave, senza margini di valutazione quantitativa.
Su queste basi la Corte ha assolto la convenuta citata esclusivamente come revisore: ella ha dato conto delle irregolarità nei verbali e ha svolto le mansioni con la diligenza richiesta, spettando all’autorità di revisione ogni valutazione conseguente.
Diversa la posizione dei convenuti che rivestivano il ruolo di rappresentanti dell’autorità di revisione: essi hanno omesso di segnalare alla Provincia le gravi irregolarità. La Corte ha escluso il dolo, non ravvisando la prova della coscienza e volontà dell’evento, e ha qualificato la condotta come colpa grave per imprudenza inescusabile, stante la chiara disciplina normativa e delle linee guida. La Corte ha inoltre disatteso la tesi dell’indifferenza del numero di revisioni, che ammetterebbe un principio incompatibile con la ratio della disciplina.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha riconosciuto un concorso causale, per la sciatteria dei funzionari provinciali nella vigilanza, e la funzione di autocorrezione dell’attività revisionale, riducendo del 50% le somme contestate e operando un’ulteriore decurtazione del 50% nei casi in cui il revisore persona fisica fosse diverso dal rappresentante dell’autorità. Ha quindi riconosciuto il potere di riduzione dell’addebito nella misura del 10%, avuto riguardo alla condizione personale dei soggetti, dipendenti di un’organizzazione cooperativa. I convenuti sono stati condannati al risarcimento in favore della Provincia autonoma di Bolzano, con rivalutazione e interessi legali dal deposito; le spese di giustizia seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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