Conto economale irregolare senza danno erariale e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 41 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale dell’economo comunale che presenti criticità contabili accertate va dichiarato irregolare, anche in mancanza di costituzione dell’agente contabile e di argomentazioni difensive. Tuttavia, quando le irregolarità rilevate restano circoscritte a un ambito formale e non denotano gravi inadempienze produttive di danno erariale, il Collegio non pronuncia alcun addebito a carico dell’agente. La declaratoria di irregolarità soltanto formale del conto giustifica la compensazione delle spese di giudizio. La gestione economale costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, sicché l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare, mediante il conto, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del servizio economale di un Comune per l’esercizio finanziario 2017, resa dall’economo in carica. Con una prima relazione di irregolarità il magistrato istruttore aveva rilevato che il conto non appariva idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile del servizio, ed era stato reso in difformità dal modello 23 previsto dal d.P.R. n. 194/1996. L’Ente aveva poi depositato un nuovo conto redatto secondo il modello, con la relativa determina di parifica e la delibera consiliare di approvazione. La Sezione aveva rimesso gli atti al magistrato delegato per la prosecuzione dell’istruttoria.

Successivamente il magistrato istruttore ha nuovamente deferito il conto, segnalando una serie di criticità: erronea contabilizzazione dei reintegri del fondo economale, con imputazione delle uscite ai capitoli ordinari anziché alle partite di giro; pagamenti economali per spese in realtà programmabili; buoni di pagamento imputati a esercizio precedente; omessa restituzione al tesoriere del fondo di cassa residuo a fine esercizio. L’economo non si è costituito. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto senza addebiti a carico dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal fondamento costituzionale dell’obbligo di resa del conto, rinvenuto negli artt. 81, 100 e 103 Cost., e dalla sua configurazione quale istituto di garanzia della correttezza e trasparenza delle pubbliche gestioni. Il giudizio di conto si contraddistingue per la sua indefettibilità: nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico può sottrarsi all’obbligo di resa, e il conto deve essere esaminato nella sua interezza. Il d.lgs. n. 174/2016 ha ribadito la giurisdizione della Corte sui conti degli agenti contabili delle pubbliche amministrazioni.

Quanto all’economo, la Corte lo ricomprende nella nozione generale di agente contabile desumibile dall’art. 178 del R.D. n. 827/1924. Sul piano contabile, la procedura di spesa economale si distingue da quella ordinaria: inizia con un pagamento disposto direttamente dall’agente, nei limiti delle disponibilità assegnate, e viene poi ratificato dal responsabile del servizio finanziario con l’imputazione al bilancio. Da ciò deriva il carattere anticipatorio e derogatorio della gestione economale, destinata a fronteggiare spese minute e indifferibili, con la conseguente responsabilità personale dell’economo per le somme ricevute.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le spese economali costituiscono deroga al principio di necessaria programmazione degli acquisti e, in quanto tali, vanno contenute entro precisi limiti: sono sindacabili allorquando non siano previste nel regolamento o siano effettuate in carenza dei relativi presupposti. Nel caso concreto, le irregolarità segnalate dal magistrato istruttore risultano ampiamente acclarate e l’economo, non costituito, non ha addotto alcuna argomentazione difensiva idonea a superarle.

Tuttavia, il Collegio ritiene condivisibili le criticità solo in ordine ad alcuni aspetti della gestione, le quali non denotano gravi inadempienze produttive di danno erariale. Assume rilievo, in proposito, la nota con cui il dirigente del settore finanziario ha dichiarato che la pregressa modalità di gestione è stata superata, prevedendosi all’inizio di ciascun anno una specifica anticipazione di fondi per il servizio economato, poi restituita e contabilizzata negli appositi conti. Le criticità, pertanto, restano circoscritte a un ambito formale.

Ne consegue la pronuncia di irregolarità del conto senza alcun addebito a carico dell’agente contabile. La irregolarità soltanto formale del conto induce, infine, alla compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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