Targhe auto, Agenzie-STA delegate e non sub-agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 44 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Agenzie-STA, abilitate allo Sportello Telematico dell’Automobilista, non assumono la qualifica di sub-agenti contabili rispetto al consegnatario delle targhe presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione. Esse operano come semplici incaricate o delegate dell’Amministrazione, detentrici delle targhe per conto dell’Ufficio e non in proprio. Il consegnatario mantiene il carico e resta unico responsabile ai fini del giudizio di conto. Poiché il sistema informatico SIMOT consente di tracciare costantemente ogni targa consegnata, utilizzata o giacente, la presentazione dei sub-conti da parte delle singole Agenzie è superflua. Il conto giudiziale è pertanto ammissibile anche in assenza dei sub-conti, e la gestione va dichiarata regolare con discarico dell’agente.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile in servizio presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, quale consegnatario delle targhe per veicoli a motore, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2018. Il conto risultava parificato dal direttore dell’Ufficio e munito del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato.
Il magistrato istruttore ha prospettato la possibile inammissibilità del conto per mancata allegazione dei conti dei sub-agenti, individuati nelle Agenzie-STA. Ha poi segnalato ulteriori criticità: eccesso delle rimanenze con oneri anticipati dall’Erario, assenza di tracciabilità delle targhe non assegnate, distrutte o smarrite, mancanza di riscontro sostanziale sui versamenti degli utenti e omessa registrazione delle targhe riconsegnate dopo la radiazione dal P.R.A. L’Amministrazione ha depositato memoria e chiarito in udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’ammissibilità e la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la censura di inammissibilità, che, se accolta, avrebbe assorbito ogni altro profilo. Il Collegio la ritiene priva di pregio. Lo Sportello Telematico dell’Automobilista, istituito dal d.P.R. n. 358/2000, abilita le Agenzie-STA a custodire i lotti di targhe loro distribuiti, con assunzione di responsabilità. Le targhe sono stampati a rigoroso rendiconto e non possono essere discaricate se non dopo l’effettivo utilizzo.
La qualificazione delle Agenzie come sub-agenti contabili ha dato luogo a soluzioni non univoche. Il Collegio ritiene che esse siano equiparabili, in senso lato, ai cassieri, impiegati o commessi di cui l’agente contabile si avvale. Esse rilasciano le targhe sotto la diretta supervisione del consegnatario, che ne mantiene il carico e ne resta responsabile. Non regge, dunque, la tesi della loro totale autonomia.
Il rapporto tra Agenzie-STA e agente contabile assume rilievo sul piano interno e amministrativo: non si configura una gestione contabile secondaria, autonoma e separata. Il consegnatario conosce esattamente quante e quali targhe ha consegnato a ciascuna Agenzia e ne controlla la gestione tramite le maschere ALSA e ALNZ del sistema SIMOT. La presentazione dei sub-conti è quindi superflua, perché duplicherebbe dati già in possesso del consegnatario. Il Collegio richiama sul punto Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 73/2019. Il conto è pertanto ammissibile.
Nel merito, i rilievi risultano superati. Quanto alle rimanenze, la fornitura del Poligrafico avviene a cadenza trimestrale e le targhe giacenti sono destinate all’uso nei primi mesi dell’anno successivo, previo versamento dei corrispettivi: non si configura alcun danno per l’Erario. Quanto alla tracciabilità, le targhe sono individuabili tramite SIMOT e l’eventuale smarrimento o distruzione è documentato nei verbali e nelle denunzie. Quanto ai versamenti, nel 2018 gli Uffici effettuavano i controlli sui bollettini postali, prima dell’avvento di PagoPA. Infine, le targhe radiate riconsegnate dal P.R.A. non costituiscono materiale a valore e non richiedono un apposito conto.
Accertato il pareggio documentale, in assenza di contestazioni dell’Amministrazione e con parere favorevole della Ragioneria, la Sezione dichiara regolare il conto e dispone il discarico dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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