Falsa laurea del docente e danno erariale da retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 23 del 02.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il docente che ottenga l’incarico di insegnamento sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva circa il possesso del prescritto titolo di studio pone in essere una condotta dolosa, generatrice di responsabilità amministrativa per danno erariale. Quando per lo svolgimento dell’attività lavorativa la legge richieda un titolo abilitante, in ragione dell’incidenza della funzione su diritti fondamentali della persona, la prestazione resa in carenza del titolo è illecita ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., per violazione di norme imperative poste a tutela dell’ordine pubblico, e non è utile né al riconoscimento della qualifica di docente né al conseguimento della retribuzione. Il danno patrimoniale diretto è commisurato agli emolumenti lordi indebitamente percepiti, comprensivi delle ritenute e dei contributi versati nell’esclusivo interesse del dipendente. Nella fattispecie non opera la regola dei vantaggi di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, difettando la prova di qualsiasi utilità conseguita dall’amministrazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una docente con contratto a tempo determinato presso un istituto superiore molisano, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. L’insegnante aveva ottenuto l’inserimento nelle graduatorie e il successivo incarico per l’insegnamento della matematica dichiarando, mediante autocertificazione, di aver conseguito la laurea presso l’Università di Bari.
I controlli dell’ateneo avevano smentito la dichiarazione, attestando che l’interessata non aveva mai conseguito il titolo e risultava solo iscritta, come studentessa fuori corso, al corso di laurea in Matematica. Era emerso inoltre un decreto penale di condanna per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico continuato, divenuto esecutivo per mancata opposizione. L’amministrazione scolastica aveva irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso, non impugnata. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il collegio dichiara in via preliminare la contumacia della convenuta, provata la regolare notificazione dell’atto di citazione e l’assenza di costituzione. Nel merito ritiene la domanda manifestamente fondata e verifica la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativa: rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, pregiudizio finanziario e nesso causale.
Il rapporto di impiego è pacifico, essendo stato instaurato con contratto a tempo determinato per diciotto ore settimanali, elemento idoneo a radicare la giurisdizione contabile. La condotta antigiuridica emerge dalle dichiarazioni mendaci rese nella domanda di inserimento nelle graduatorie, tanto sul titolo di studio quanto sull’assenza di precedenti penali, in una vera e propria mutatio veri. L’ateneo ha attestato l’insussistenza della laurea e non risulta proposta querela di falso avverso tale attestazione.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ravvisa il dolo, escludendo qualsiasi margine di errore interpretativo: la convenuta, inerte in ogni fase, era pienamente consapevole di non possedere i requisiti dichiarati e del pregiudizio che ne sarebbe derivato all’amministrazione. Il collegio richiama la cornice normativa dei requisiti di accesso all’insegnamento, in particolare l’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994, che per le scuole secondarie richiede il possesso della laurea.
La Corte condivide l’orientamento della Cassazione secondo cui le dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego sono causa di decadenza per nullità del contratto, quando comportino la carenza di un requisito che avrebbe impedito l’instaurazione del rapporto (Cass. civ., Sez. L., n. 18699/2019). Richiama inoltre il principio per cui la prestazione resa in carenza del titolo abilitante è illecita e inutile ai fini retributivi (Cass. civ., Sez. L., n. 15450/2014) e la Corte costituzionale n. 296/1990 sulla nullità della causa per violazione di principi fondamentali ex art. 1343 cod. civ.
Il danno assume rilievo sia genetico sia funzionale, compromettendo la prestazione resa l’utilità per l’ente. La Corte liquida pertanto il pregiudizio negli emolumenti lordi percepiti, negando rilievo alla regola dei vantaggi e ritenendo la fattispecie ontologicamente diversa da quella esaminata dalle Sezioni Riunite n. 24/2020, poiché la mancanza della laurea fa venir meno il sinallagma tra prestazione e retribuzione. Accoglie quindi la domanda e condanna al pagamento di euro 15.885,26, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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