Obbligo di resa del conto escluso per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 146 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile quando la gestione oggetto del giudizio non riguardi beni mobili o materie rispetto ai quali sussista il debito di custodia. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il modello contabile di cui al d.P.R. n. 194/1996, presuppone la sussistenza di tale obbligo sostanziale. In difetto del presupposto, il giudizio di conto è improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni di un Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2021, depositato in data 08.06.2022. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile del conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha quindi concluso per la declaratoria di improcedibilità del conto, e la questione è giunta alla Sezione giurisdizionale per la decisione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, ricostruendone la natura sulla base del modulo contabile di riferimento. Il prospetto riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, che disciplina il conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

Il Collegio rileva però che la gestione sottoposta al giudizio non attiene a beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, richiamando gli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. È proprio tale debito di custodia il presupposto sostanziale che giustifica l’obbligo di resa del conto.

Su questo punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, menzionando le pronunce della Sezione medesima e di altre Sezioni regionali, che concordemente escludono la configurabilità dell’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione ai beni suddetti. Il richiamo conferma l’orientamento consolidato e ne fa applicazione al caso concreto.

Ne deriva, in via conseguenziale, l’improcedibilità del giudizio. Il difetto del presupposto sostanziale impedisce di pervenire a una decisione nel merito del conto. A tale pronuncia in rito segue la restituzione degli atti all’ente locale interessato, unica statuizione coerente con l’accertata assenza dell’obbligo di resa. La Corte dichiara infine nulla la statuizione sulle spese, in ragione della natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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