Sanzione per dissesto: rito ex art. 133 c.g.c. e scudo erariale inapplicabile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 19 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria e l’accertamento dei presupposti della misura interdittiva per il contributo al dissesto finanziario dell’ente locale, ex art. 248, comma 5, Tuel, si irrogano con il rito speciale di cui all’art. 133 c.g.c., che assicura un contraddittorio pieno e non richiede un previo giudizio di responsabilità ordinaria. La scelta legislativa di concentrare in quel rito l’accertamento incidentale della responsabilità non è irragionevole e non comprime i diritti di difesa, posto che la sanzione interdittiva consegue come effetto legale all’accertamento medesimo. Lo scudo erariale di cui all’art. 21 del d.l. n. 76/2020 è modellato sulla responsabilità risarcitoria ex art. 1, l. n. 20/1994 e non si estende ai giudizi sanzionatori, nei quali il dissesto non integra di per sé un danno conseguente alla condotta. Il termine di prescrizione dell’azione decorre dalla dichiarazione di dissesto, quale illecito di evento.

Il Fatto

Due ex sindaci di un comune molisano propongono distinte opposizioni avverso il decreto con cui il giudice monocratico della Sezione ha accertato la loro responsabilità per aver contribuito al dissesto finanziario dell’ente, irrogando sanzioni pecuniarie e dichiarando i presupposti della misura interdittiva. Il primo, in carica dal 2021, contesta di aver ereditato una gestione già compromessa e di aver agito su un piano sostanziale; la seconda, sindaco per due mandati fino al 2021, eccepisce la prescrizione e sostiene che il dissesto sarebbe conseguenza delle omissioni dell’amministrazione successiva.

Entrambi censurano l’applicazione del rito sanzionatorio all’accertamento dei presupposti dell’interdizione e prospettano questioni di legittimità costituzionale; il primo invoca anche lo scudo erariale. La Procura chiede la conferma integrale del decreto.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta per prima l’eccezione di inammissibilità dell’azione interdittiva. La tesi oppositiva presuppone che il rito dell’art. 133 c.g.c. sia inidoneo a garantire spazi difensivi e che la cognizione del giudice si riduca a una verifica formale. L’argomento non regge: il rito sanzionatorio si fonda su un contraddittorio pieno ed esaurisce l’esame delle responsabilità, come confermano le SS.RR. sent. n. 4/2022/QM e le pronunce di merito richiamate, da ultimo Cass. SS.UU. ord. n. 13205/2024. Pretendere un previo giudizio ordinario comporterebbe un duplice vaglio del medesimo fatto storico e contrasterebbe con i principi di concentrazione, economia e ragionevole durata del processo.

Su questa base la Corte esclude la rilevanza delle questioni di costituzionalità prospettate. Quella del primo opponente muove da un precetto che l’art. 133 c.g.c. non contiene; quella della seconda, volta a estendere la responsabilità all’apparato burocratico, urterebbe contro la natura personale della sanzione e mirerebbe a un effetto additivo in malam partem.

È respinta anche l’eccezione di prescrizione: l’azione decorre dalla dichiarazione di dissesto, coerentemente con la disciplina dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 per gli illeciti di evento. Quanto allo scudo erariale, la norma è modellata sulla responsabilità risarcitoria e non si attaglia al giudizio sanzionatorio.

Nel merito, la Corte ricostruisce la sequenza causale. Le reiterate omissioni della seconda opponente, protratte per due mandati e segnalate dalla Sezione di controllo e dal revisore, hanno alimentato l’inattendibilità delle poste contabili. Il primo opponente, poi, ha adottato le delibere di riapprovazione del rendiconto 2020 e di revoca del piano di riequilibrio, senza il parere del revisore e in contrasto con le prescrizioni della Sezione, così contribuendo al dissesto dichiarato ex art. 6, d.lgs. n. 149/2011. Le opposizioni sono respinte, con rideterminazione della sanzione del primo al minimo edittale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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