Rito abbreviato contabile: estinzione del giudizio e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 103 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. si perfeziona mediante pagamento integrale della somma offerta e accettata, dando luogo a una fattispecie a formazione progressiva che conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa. Il giudice accerta l’avvenuto adempimento nei termini perentori e la regolarità dell’incasso da parte dell’amministrazione beneficiaria. La natura deflattiva del rito e il contegno processuale del convenuto giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite. La definizione anticipata non presuppone un accertamento nel merito della pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio l’amministratore e legale rappresentante di una società torinese, insieme ad altri soggetti, chiedendo la condanna al pagamento di euro 111.120,80 in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte. A fondamento della domanda la parte pubblica ha dedotto la mancata integrale restituzione di un finanziamento regionale di complessivi euro 158.744,00, concesso per interventi relativi all’attività imprenditoriale, contestando lo sviamento dei contributi dalla loro finalità pubblicistica e assumendo la sussistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione dei fondi.
Il convenuto ha contestato la fondatezza della domanda e ha chiesto l’accesso al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., offrendo inizialmente euro 10.000,00. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole sul rito ma non sul quantum, subordinando l’adesione a un’offerta non inferiore al 25% della somma contestata. Il convenuto ha quindi elevato l’offerta a euro 15.000,00.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’udienza camerale del 9 maggio 2024, l’istanza è stata accolta con decreto presidenziale n. 9/2024, che ha disposto il pagamento di euro 15.000,00 in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione Piemonte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
Il convenuto ha prodotto la documentazione attestante il bonifico bancario eseguito l’11 giugno 2024 per l’intero importo, con ricevuta di pagamento. L’amministrazione beneficiaria ha incassato la somma con corrispondente ordinativo di incasso, come da nota della società finanziaria, e la regolarità dell’operazione è stata verificata in camera di consiglio con l’adesione del Pubblico Ministero.
La Corte ha ritenuto che l’accertato pagamento integri la fattispecie a formazione progressiva di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., richiamando a sostegno il precedente Corte conti, Sez. III appello, sent. n. 104/2018. Il percorso argomentativo si fonda sulla sequenza procedimentale: istanza di definizione anticipata, parere del Pubblico Ministero, decreto presidenziale di accoglimento e adempimento dell’obbligo di pagamento nel termine assegnato.
Quanto alle spese, la Corte ha valorizzato la particolare natura deflattiva del rito e il contegno processuale del convenuto, che ha concorso a realizzarne l’esito. Su queste basi ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il dispositivo, visto l’art. 130, comma 8, c.g.c., ha pertanto dichiarato estinto il giudizio nei confronti del convenuto, con mandato alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Nota della Redazione
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