Finanziamento regionale non rendicontato: danno erariale e dolo del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 16 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottiene un finanziamento pubblico a finalità vincolate è legato all’ente concedente da un rapporto di servizio in termini di relazione funzionale, con la conseguenza che la mancata rendicontazione dell’impiego delle somme e la mancata restituzione delle stesse dopo la revoca integrano danno erariale. La condotta omissiva del beneficiario preclude all’ente la verifica dell’effettivo impiego delle risorse e realizza lo sviamento delle medesime rispetto allo scopo perseguito. L’inerzia serbata di fronte all’avvio del procedimento di revoca e all’invito a dedurre conferma la connotazione intenzionale della condotta, qualificabile come dolo. Ne deriva la condanna in solido del titolare e dell’impresa al ristoro del credito residuo e degli oneri di agevolazione, oltre accessori.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un’impresa individuale e il suo titolare e rappresentante legale, chiedendo la condanna per responsabilità amministrativa al pagamento di euro 80.613,24 in favore della società in house gestrice del fondo e, per essa, della Regione. L’impresa aveva ottenuto un finanziamento agevolato a valere sul fondo regionale per lo sviluppo dell’artigianato, pari al 70 per cento dell’investimento, con accesso alla quota maggiorata grazie alla dichiarata priorità connessa all’incremento occupazionale.

Il beneficiario non ha presentato la prescritta rendicontazione finale, non ha versato alcuna rata del piano di ammortamento e non ha restituito le somme dopo il provvedimento di revoca totale e le successive costituzioni in mora. I convenuti non si sono costituiti ed è stata dichiarata la loro contumacia.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla legge regionale sul sostegno all’artigianato e dal programma degli interventi approvato con delibera di Giunta, che disciplina criteri, erogazione, controlli e revoca. Su questa base ritiene integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa previsti dalla legge n. 20/1994, ravvisando un evidente sviamento di risorse pubbliche.

Quanto al rapporto di servizio, il Collegio chiarisce che esso deriva dalla riferibilità all’impresa degli effetti degli atti dei suoi organi e dall’attività della persona fisica che, disponendo della somma erogata, non ha posto in essere i presupposti per la sua legittima fruizione, frustrando lo scopo perseguito dall’Amministrazione. Sul punto richiama Cass. n. 5019/2010 e, per la gestione dei fondi comunitari, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.

Il nesso di causalità è individuato nella condotta che, una volta ottenuto il finanziamento, ha omesso di rendicontarne l’utilizzo in contrasto con le disposizioni che regolavano l’impiego delle risorse. L’omissione ha precluso all’ente gestore i controlli sull’effettivo impiego e si è protratta fino alla revoca.

Sull’elemento psicologico, la Corte ravvisa condotte connotate da volontà decettiva e quindi da dolo, richiamando l’orientamento della stessa Sezione secondo cui la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone prudenza nella fase di richiesta e coerenza rigorosa nelle modalità di fruizione e rendicontazione (sentenze n. 227/2022, n. 56/2023 e n. 61/2023). Rileva altresì il silenzio serbato di fronte all’avvio del procedimento di revoca e all’invito a dedurre, confermativo dell’intenzionalità della condotta.

Il danno è quantificato in euro 80.613,24, di cui euro 64.358,00 per sorte capitale ed euro 16.255,24 per oneri di agevolazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. I convenuti sono condannati in solido, con liquidazione delle spese di giudizio in favore dell’Erario in euro 1.119,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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