Obbligo di resa del conto e difetto di qualifica di agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 12 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale è indefettibile: nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di pertinenza pubblica può sottrarvisi, e il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza. Fino alla presentazione del conto il termine prescrizionale non decorre, perché l’omessa resa integra una condotta omissiva che continua a vulnerare il bene bilancio e resta rimediabile in ogni momento attraverso l’adempimento. La qualifica di agente contabile si correla al maneggio e alla custodia di denaro pubblico, anche di mero fatto, ma deve essere provata in modo pieno e inequivoco: non si desume dalla mera attribuzione di indennità né dallo svolgimento di attività esecutive prive di autonomia decisionale. Ove la prova risulti impossibile per il notevole lasso di tempo trascorso e per la mancata disponibilità della documentazione, l’onere probatorio eccede i limiti di una probatio diabolica e il decreto di resa del conto va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, istruttrice amministrativa con rapporto di lavoro a tempo parziale presso un ente pubblico, ha proposto opposizione ex art. 142 c.g.c. avverso il decreto con cui il Giudice monocratico, su istanza della Procura contabile, le aveva assegnato un termine per la presentazione dei conti giudiziali in qualità di economo per il periodo dal 2011 al 2018.
La ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver svolto le mansioni di economo solo fino al dicembre 2010, quando esse sarebbero state attribuite ad altro dipendente, e di aver assunto poi quelle di cassiere interno, senza alcun atto formale di conferimento di funzioni di gestione della cassa economale o di riscossione. Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale dell’obbligo di presentazione del conto per le prime annualità. La Procura contabile ha insistito per la resa, richiamando la documentazione istruttoria e le determinazioni che avevano riconosciuto alla ricorrente l’indennità per la funzione di economo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di prescrizione, richiamando le considerazioni già svolte su fattispecie analoga dalla stessa Sezione. Il giudizio per la resa del conto è posto a presidio della regolarità delle gestioni nella continuità temporale dei flussi economico-finanziari, e l’obbligo di resa permane nel tempo in forza dell’art. 97, primo e secondo comma, Cost. Esso si contraddistingue per la sua indefettibilità: il conto deve essere inderogabilmente reso e deve essere esaminato nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni.
Da ciò la Corte deduce che, fino alla presentazione cui l’agente è tenuto, il termine prescrizionale non decorre. L’omessa resa non configura un illecito istantaneo con effetti permanenti, ma una condotta omissiva che continua a vulnerare il bene bilancio sotto il profilo delle carenze informative delle scritture. A tale vulnus è possibile apprestare rimedio in ogni momento, attraverso la cessazione del comportamento omissivo e l’adempimento dell’obbligazione. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 23763/2011 in tema di illecito permanente e a Cass. pen. n. 4221/2019. L’eccezione è quindi rigettata.
Nel merito, il Collegio richiama il principio secondo cui la qualifica di agente contabile si correla al maneggio e alla custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, ai sensi dell’art. 74, comma 1, R.D. n. 2440/1923, sia in caso di legittima investitura sia in caso di gestione di mero fatto. Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, come affermato dalla Corte cost. n. 292 del 2001. La pronuncia di discarico presuppone dunque una gestione effettiva e in proprio del denaro pubblico.
Applicando tali principi, la Corte rileva che dalla documentazione versata in giudizio non emerge prova piena ed inequivoca della qualifica di agente contabile in capo alla ricorrente per il periodo contestato. Il prospetto trasmesso dall’ente in risposta alla richiesta istruttoria non menziona la ricorrente tra i soggetti incaricati della resa dei conti. Lo Statuto dell’ente attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione finanziaria e i poteri di spesa. Non risultano provvedimenti formali di attribuzione delle funzioni di responsabile della cassa economale o di riscossione, mentre gli impegni di spesa recano firma dirigenziale e vedono la ricorrente come mero estensore.
Le determinazioni richiamate dalla Procura riconoscono indennità per attività pregresse nell’ambito del servizio di cassa interna e di economato, senza specificare le mansioni. Considerati il pensionamento della ricorrente e il notevole lasso di tempo intercorso, il Collegio ritiene di trovarsi dinanzi a una probatio diabolica, che eccede l’onere probatorio incombente sull’opponente. Il ricorso è pertanto accolto e il decreto di resa del conto è annullato, con spese compensate in ragione della novità della fattispecie.
Nota della Redazione
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