Acquisto di partecipazione in società in house: controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 37 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 non si sostanzia in una valutazione di merito della scelta amministrativa, ma nella verifica della completezza e dell’adeguatezza degli approfondimenti istruttori condotti dall’amministrazione, chiamata a motivare analiticamente l’acquisto di una partecipazione societaria con riferimento alla sussistenza delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La sostenibilità finanziaria va verificata sia in senso oggettivo (capacità del progetto di garantire l’equilibrio economico-finanziario attraverso l’esercizio delle attività che ne costituiscono l’oggetto sociale) sia in senso soggettivo (compatibilità del progetto con gli strumenti di bilancio e con i profili di onerosità indiretta). In esito a tale controllo, ove l’atto deliberativo risulti conforme ai parametri legali, la Corte rende parere positivo, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 5 TUSP.
Il Fatto
Il Comune di Scerni ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, la delibera consiliare n. 2 del 28 gennaio 2026, con la quale ha deciso l’ingresso nella compagine sociale di ECO.LAN. s.p.a., autorizzando la sottoscrizione di 4.785 azioni al prezzo unitario di 1 euro, oltre sovrapprezzo. L’operazione è finalizzata all’affidamento in house della gestione integrata del servizio di igiene urbana, in prossimità della scadenza del precedente contratto di appalto, avvenuta il 31 gennaio 2026.
Il Comune ha fondato la propria scelta sulla normativa regionale, che, a seguito dell’operatività dell’AGIR dall’1 ottobre 2022, vieta ai Comuni di indire nuove gare per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti, consentendo iniziative necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio, tra cui l’affidamento in house. L’Ente ha allegato la documentazione istruttoria, le relazioni redatte ai sensi degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 e il piano economico-finanziario, ottenendo anche il parere favorevole dell’organo di revisione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha inquadrato il controllo demandatole ai sensi dell’art. 5 del TUSP, richiamando le Sezioni riunite che lo configurano come verifica della completezza e adeguatezza degli approfondimenti istruttori circa la sostenibilità e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Nel merito, la Corte ha rilevato la sussistenza delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, comma 2, TUSP, attenendo l’oggetto della partecipazione alla produzione di un servizio di interesse generale (lettera “a”) e all’autoproduzione di servizi strumentali all’ente (lettera “d”). Ha inoltre ritenuto soddisfatto il requisito del rispetto delle direttive europee, sulla base delle dichiarazioni del Comune circa la totale partecipazione pubblica, l’esistenza del controllo analogo e la quantificazione superiore all’80% della fatturazione ricollegabile ai compiti affidati dagli enti soci, requisiti previsti dall’art. 16 TUSP.
Quanto all’onere di motivazione analitica, la Sezione ha verificato che la delibera e le relazioni allegate contengono un’adeguata illustrazione della scelta dell’in house providing rispetto all’appalto, ancorandola alla maggiore efficacia e sostenibilità del modello e ai minori costi per abitante rispetto ai corrispettivi di mercato. La sostenibilità finanziaria in senso soggettivo è stata ritenuta comprovata dal PEFA, che quantifica i corrispettivi annui riconosciuti all’affidatario per l’intera durata del servizio (da euro 356.493 nel 2026 fino a euro 409.157 nel 2035), e dalla dichiarazione di neutralità finanziaria dell’operazione, coperta integralmente dal gettito tariffario TARI, senza nuovi oneri a carico del bilancio comunale.
Sull’aspetto oggettivo, la Corte ha dato atto della solidità patrimoniale della società, dei risultati d’esercizio costantemente positivi e della limitata esposizione del Comune anche in caso di perdite, avuto riguardo all’accantonamento previsto dall’art. 21 TUSP. Ha quindi concluso che l’atto deliberativo rispetta il combinato disposto degli artt. 7 e 8 TUSP e che la delibera deve ritenersi conforme ai parametri richiamati dall’art. 5 TUSP, anche alla luce del parere favorevole dell’organo di revisione, rendendo pertanto parere positivo.
Il Comune ha dichiarato che l’operazione non determina nuovi oneri a carico del bilancio comunale, poiché il servizio è interamente coperto dal gettito tariffario TARI e del principio di equilibrio economico finanziario; l’impostazione regolatoria prevede che i costi di gestione, investimento e trattamento siano integralmente sostenuti dalla tariffa, così assicurando neutralità finanziaria dell’affidamento rispetto al bilancio comunale. La scelta gestionale non genera obblighi di spesa o trasferimenti correnti a carico del Comune, perché la società opera autofinanziando le proprie attività e reinvestendo integralmente gli utili.
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Nota della Redazione
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