Pensione di reversibilità e decurtazione per superamento soglie reddituali illegittima (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 1 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di reversibilità, la decurtazione prevista dalla tabella F allegata all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 presuppone il superamento delle soglie reddituali ivi stabilite. Ove dalla documentazione di causa risulti che i redditi del beneficiario non hanno ecceduto tali limiti, la trattenuta operata dall’INPS è illegittima e l’Istituto va condannato alla restituzione di quanto indebitamente decurtato, oltre interessi. L’INPS non può limitarsi a costituirsi senza fornire argomentazioni e supporto probatorio idonei a spiegare il proprio operato. All’accoglimento segue, per il principio della soccombenza, la condanna dell’Istituto alle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di pensione di reversibilità (ex gestione INPDAP) a seguito del decesso del coniuge, già Ispettore Capo della Polizia di Stato. Fino al gennaio 2021 ha svolto attività lavorativa dipendente nel settore privato; su tale pensione è stata applicata la decurtazione della tabella F, ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, per superamento dei limiti di reddito. Dal febbraio 2021 ha cessato l’attività ed è titolare esclusivamente di pensione di vecchiaia.
A decorrere dall’1/1/2021 l’INPS ha continuato ad applicare una decurtazione pari ad euro 237,00 mensili, nonostante — secondo la ricorrente — non vi fosse alcun superamento delle soglie reddituali. La domanda di ricostituzione reddituale del maggio 2021 è rimasta senza riscontro e il ricorso amministrativo è stato rigettato per inammissibilità. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme, oltre interessi.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995 prevede una limitata cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi dei beneficiari: al superamento delle soglie indicate nella tabella F conseguono riduzioni percentuali del trattamento. La decurtazione, dunque, non è automatica ma presuppone il verificarsi di una condizione reddituale precisa.
La Corte passa quindi all’esame della documentazione. Per il 2021 la soglia per non applicare la decurtazione è fissata in euro 20.107,21, mentre dal CUD 2022 i redditi ulteriori della ricorrente — derivanti dalla pensione di vecchiaia dal febbraio 2021, oltre alla mensilità di gennaio in cui prestava ancora attività — ammontano complessivamente a euro 17.560,17. Per il 2022 il limite è di euro 20.489,82 e i redditi ulteriori risultano pari a euro 19.633,16 (da CUD 2023 e cedolini), ma la decurtazione applicata è di euro 224,00 mensili.
Da tali valori matematici il giudice trae la conclusione che, per il periodo di riferimento, i redditi della ricorrente non hanno superato le soglie stabilite dalle tabelle INPS. La decurtazione operata risulta pertanto priva di giustificazione. Né l’Istituto ha fornito in giudizio argomentazioni e supporto probatorio idonei a spiegare il proprio operato, nonostante la difesa avesse chiesto l’audizione del funzionario competente.
Il ricorso è quindi accolto. Il giudice dichiara l’illegittimità della trattenuta sulla pensione di reversibilità a decorrere dall’1/1/2021 e condanna l’INPS alla restituzione di quanto trattenuto, oltre agli interessi di legge. All’accoglimento segue, per la soccombenza, la condanna alle spese di assistenza legale, liquidate in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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