Responsabilità contabile del socio subentrante per sviamento del contributo pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 28 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il percettore di un contributo pubblico che ne disponga in modo difforme dalla destinazione programmata, omettendo la rendicontazione e la restituzione delle somme, risponde di danno erariale davanti alla Corte dei conti in forza del rapporto di servizio che si instaura con l’erogazione. La responsabilità si estende ai soci persone fisiche che abbiano materialmente contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico. Il socio subentrante nella compagine di una società beneficiaria di contributi non è esente dagli obblighi di diligenza, rendicontazione e restituzione: l’onere di verifica dell’esistenza di finanziamenti pubblici in atto e del rispetto delle relative condizioni è rafforzato, e la sua violazione integra colpa grave, se non dolo. L’omessa rendicontazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva della condotta in virtù del principio contabile di necessaria documentazione della spesa.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per il Piemonte una società in accomandita semplice, già beneficiaria di un finanziamento concesso da Finpiemonte S.p.A. a valere su una legge regionale per lo sviluppo dell’artigianato, unitamente ai soci accomandatari succedutisi nella compagine, per il risarcimento del danno erariale.

L’agevolazione era stata erogata nel gennaio 2014; il termine per la rendicontazione finale scadeva nel gennaio 2015 e non risultava rispettato. La società mutava più volte denominazione e compagine sociale e perdeva la qualifica di impresa artigiana. Alla revoca del finanziamento e all’intimazione di restituzione seguivano recuperi parziali da parte dell’ente erogatore. Uno dei soci definiva la propria posizione con il rito abbreviato; un altro socio contestava la propria estraneità alla vicenda.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’orientamento consolidato della Suprema Corte in tema di rapporto di servizio tra ente erogatore e soggetti privati che dispongano della somma in modo diverso dal preventivato: richiama le Sezioni Unite n. 111 del 2020, n. 5019 del 2010, n. 23897 del 2015 e n. 1774 del 2013. La giurisdizione contabile si radica sulla provenienza pubblica dei fondi e sul dovere di assicurarne l’utilizzo per i fini destinati.

Quanto ai soci, la Corte richiama Cass. n. 296 del 2013: la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico.

La sequenza temporale documentata — domanda, erogazione, scadenza dei termini di investimento e di rendicontazione, mai intervenuta, mutamenti della compagine e perdita della qualifica artigiana — rende palese il danno erariale da sviamento. L’inadempimento delle prescrizioni del Programma, oltre a giustificare la revoca, costituisce elemento fortemente indiziario dello sviamento. La mancata rendicontazione rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva, secondo il principio di necessaria documentazione della spesa (C. conti, sez. III app. n. 152 del 2020).

Sul piano soggettivo, la Sezione richiama la propria sentenza n. 298 del 2023: l’omissione della rendicontazione è adempimento permanente, non istantaneo. Il socio subentrante, che acquisti una quota di società beneficiaria di contributi, non è esente dai medesimi obblighi dei soci originari, poiché l’appetibilità della quota è correlata all’agevolazione ottenuta. Gli è ascritto un comportamento di trascuratezza qualificabile, in assenza di giustificazioni, anche quale dolo. I convenuti rispondono in solido con la società pro tempore amministrata, quali agenti contabili di fatto.

Il danno è rideterminato al netto della quota già liquidata a seguito del rito abbreviato; la Corte condanna al pagamento della somma residua, oltre rivalutazione e interessi, e alle spese in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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