Improcedibile l’appello se l’appellante non compare a due udienze consecutive (Corte dei Conti Sez. I App. n. 48 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appello contabile, qualora l’appellante, già costituitosi, non compaia all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria di improcedibilità prescinde da ogni valutazione sul merito dell’impugnazione ed è conseguenza automatica della duplice assenza. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di difesa, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Il Fatto
Un soggetto ha proposto appello avverso la sentenza n. 791/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, che aveva respinto il ricorso volto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante ricalcolo dell’indennità integrativa speciale in quota “A”, con decorrenza dalla cessazione dal servizio e relativi arretrati, interessi e rivalutazione. Il ricorrente ha invocato l’art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, l’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992, l’art. 15 della l. n. 724/1994 e l’art. 1, commi 13 e 20, della l. n. 335/1995, oltre alle Sezioni Riunite nn. 10/2002 e 8/2007.
L’INPS si è costituito in giudizio contrastando le pretese e chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza del 10 ottobre 2024, constatata l’assenza dei difensori dell’appellante, la Sezione ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando la trattazione al 6 marzo 2025 ai sensi dell’art. 196 c.g.c.; l’ordinanza è stata trasmessa via pec alla parte appellante in data 14 ottobre 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione processuale della mancata comparizione dell’appellante. Il Collegio rileva che la disposizione invocata prevede un meccanismo a struttura bifasica: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, pur essendosi anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Nel caso concreto la Sezione accerta il verificarsi di entrambe le condizioni: la mancata comparizione dei difensori di parte appellante all’udienza del 6 marzo 2025 e a quella precedente del 10 ottobre 2024. Il rinvio era stato disposto con ordinanza a verbale, ritualmente comunicata alla parte appellante a mezzo pec. La stessa parte, già costituitasi, non si è presentata neppure alla nuova udienza.
La Corte qualifica l’improcedibilità come conseguenza automatica della duplice assenza, senza necessità di ulteriore avviso oltre quello già impartito. Il presupposto è la costituzione anteriore dell’appellante, che distingue la fattispecie dalla contumacia; la parte, pur presente nel processo, non ha coltivato l’impugnazione nella fase di discussione.
Quanto alle spese, la Sezione compensa quelle di difesa ai sensi dell’art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio, e nulla dispone per le spese di giudizio in ragione della natura previdenziale della controversia.
L’appello è pertanto dichiarato improcedibile, con definizione del giudizio senza esame dei motivi di merito articolati dall’appellante.
Nota della Redazione
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