Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese all’INPS che adempia dopo il ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 2 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempia alla sentenza solo dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude la condanna alle spese. Trova applicazione il principio di soccombenza virtuale, che impone di valutare la posizione processuale delle parti al momento dell’instaurazione del giudizio e non all’esito dell’adempimento. L’ente che abbia soddisfatto la pretesa in pendenza di causa resta pertanto tenuto al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i parametri ordinari. La regola vale anche quando l’adempimento sia documentato e non contestato, perché la tardività dell’esecuzione costituisce il presupposto dell’onere processuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 144/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, Giudice monocratico delle pensioni, con la quale era stato disposto il ricomputo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS, costituendosi, ha comunicato di aver riliquidato la pensione successivamente alla proposizione del ricorso, allegando il prospetto di calcolo degli interessi e degli arretrati e il cedolino del mese di giugno 2023, nel quale erano state corrisposte le somme dovute.

All’udienza del 5 dicembre 2023 la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna dell’ente al pagamento delle spese; la difesa dell’INPS ha aderito alla declaratoria chiedendo però la compensazione delle spese. La divergenza sulle spese ha reso necessaria la pronuncia del giudice.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha verificato dagli atti versati in causa, e in particolare dalla memoria dell’INPS del 6 settembre 2023 e dai documenti allegati, che la riliquidazione pensionistica era effettivamente intervenuta. L’esecuzione dell’obbligo è stata confermata dalla stessa parte ricorrente, con la conseguenza che la pretesa azionata risultava integralmente soddisfatta.

Su tale presupposto la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come concordemente evidenziato dalle parti. La declaratoria non ha però chiuso il giudizio sotto il profilo delle spese, perché le parti hanno mantenuto posizioni opposte: condanna per il ricorrente, compensazione per l’ente.

Il punto dirimente è stato individuato nel momento dell’adempimento. L’INPS ha eseguito la decisione n. 144/2022 dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza: al momento in cui il giudizio è stato instaurato, dunque, l’obbligo non era ancora soddisfatto. Da qui l’applicazione del principio di soccombenza virtuale, che consente di attribuire l’onere delle spese a chi avrebbe visto accogliere la domanda se la causa fosse stata decisa nello stato in cui si trovava all’atto della proposizione.

La Corte ha quindi condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Alla somma si aggiunge la distrazione in favore dell’avvocato antistatario, secondo la richiesta formulata in causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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