Ritardi nei pagamenti e obblighi di trasparenza: rilievi contabili al Comune di Gavello (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 7 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali, verificano il rispetto degli obblighi di tempestività dei pagamenti. Il ritardo medio ponderato nei pagamenti, qualora superi i termini di legge, integra una criticità gestionale che impone l’adozione di misure correttive. Il tardivo adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013 costituisce una violazione degli obblighi di trasparenza. Il prospetto di cui all’art. 41 d.l. n. 66/2014 deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario ed è funzionale ad attestare l’importo dei pagamenti effettuati oltre i termini nonché ad illustrare le misure adottate per ricondurre i pagamenti nei termini di legge.

Il Fatto

Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati dalla Ragioneria generale dello Stato, riscontrando ritardi nei pagamenti del Comune di Gavello (RO). Per il primo semestre 2025, il tempo medio ponderato di ritardo è risultato pari a 41,22 giorni.

A seguito di apposita nota istruttoria, l’Ente ha fornito riscontro, dichiarando la gravosa carenza di personale e la difficoltà di rispettare le scadenze normative. La Sezione ha quindi adottato la deliberazione in commento, rilevando plurime criticità gestionali.

La Motivazione della Corte

La deliberazione ricostruisce il quadro normativo europeo e nazionale volto a contrastare i ritardi nei pagamenti, a partire dalla direttiva 2000/35/CE fino al d.lgs. n. 192/2012, che ha novellato l’art. 4 d.lgs. n. 231/2002 stabilendo la decorrenza automatica degli interessi moratori. La Sezione rammenta, altresì, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33 d.lgs. n. 33/2013 e di allegazione del prospetto di cui all’art. 41 d.l. n. 66/2014, nonché il meccanismo del Fondo di garanzia debiti commerciali previsto dalla legge n. 145/2018 per gli enti in ritardo.

In relazione all’obbligo di pubblicazione, l’Ente ha ammesso di aver effettuato la pubblicazione dei dati per il periodo 2022-2025 solo in data 26.11.2025, con ritardo. La Sezione prende atto delle ragioni addotte, ma rileva il tardivo adempimento.

Quanto al prospetto di cui all’art. 41 d.l. n. 66/2014, la Sezione evidenzia che, nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2024, il prospetto non risulta sottoscritto dal legale rappresentante né dal responsabile finanziario e non illustra le misure adottate per ricondurre i pagamenti nei termini. La Sezione ravvisa quindi un parziale adempimento, raccomandando la puntuale sottoscrizione e l’indicazione delle misure correttive.

Da ultimo, la Sezione valuta l’inefficacia delle misure organizzative adottate dall’Ente con deliberazione del 2024, a causa del perdurare di criticità finanziarie e della ridotta capacità di riscossione. La Sezione rileva il permanere di criticità gestionali in grado di generare squilibri di bilancio, raccomandando interventi di riorganizzazione del personale e delle procedure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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