Obbligo di resa del conto e discarico dell’agente contabile per l’imposta di (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 119 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente locale, gestore di struttura ricettiva, riveste la qualifica di agente contabile ed è tenuto alla resa del conto giudiziale, in forza degli artt. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 74 del r.d. n. 2440 del 1923 e 610 e ss. del r.d. n. 827 del 1924. L’obbligo di rendere il conto per ottenere il discarico giurisdizionale costituisce passaggio essenziale, espressione del principio di necessarietà del giudizio di conto riconosciuto dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975. Il conto compilato d’ufficio per inadempimento dell’agente, se chiude in pareggio e non è oggetto di rilievi dell’ente né del pubblico ministero contabile, è approvato con conseguente discarico. Il giudizio di conto assicura la dimostrazione del legittimo impiego e della corretta destinazione del pubblico denaro.

Il Fatto

Il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, avente ad oggetto la riscossione dell’imposta di soggiorno, è stato compilato d’ufficio dal Comune di Cabras: il titolare della struttura ricettiva, nella veste di agente contabile, non aveva adempiuto all’obbligo di presentazione nonostante i ripetuti solleciti. Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza richiamando l’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile, che impone la trattazione in udienza collegiale per i conti compilati d’ufficio.

Il decreto di fissazione e la relazione sono stati comunicati all’amministrazione e, per il suo tramite, all’agente contabile, oltre che al Pubblico Ministero, così assicurando la regolarità del contraddittorio. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico. All’udienza non si sono costituiti né l’ente né l’agente contabile; il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della nozione di agente contabile. Ai sensi delle disposizioni richiamate, tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, anche di fatto e non solo in forza di formale investitura, sono tenuti alla resa del conto giudiziale.

Tale obbligo risponde a un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dare dimostrazione del loro legittimo impiego e della corretta destinazione. Il discarico da parte dell’organo giurisdizionale, all’esito favorevole del giudizio, rappresenta il passaggio essenziale cui ogni agente contabile deve attenersi, in forza del principio di necessarietà del giudizio di conto affermato dalla Corte costituzionale n. 114/1975.

Applicando tali principi, la Corte ritiene sussistenti tutti i presupposti per qualificare l’agente contabile il gestore dell’attività soggetta al tributo, del cui introito e riversamento nella tesoreria dell’ente è investito. La qualificazione non dipende dalla condotta processuale, ma dalla funzione di gestione di risorse pubbliche.

Nel merito, dall’esame del conto compilato d’ufficio dal Comune, redatto sul prescritto modello 21, il resoconto chiude in pareggio. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente titolare e destinatario delle somme, né dal Pubblico Ministero contabile. Il Collegio reputa pertanto la gestione regolare e approva il resoconto, disponendo il discarico dell’agente contabile.

Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio. La decisione conferma la funzione del giudizio di conto come strumento di verifica della regolarità della gestione, anche quando il conto sia redatto d’ufficio per inerzia dell’obbligato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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