Rito abbreviato contabile ed estinzione del giudizio per intervenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 43 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 del Codice della Giustizia Contabile produce l’estinzione del giudizio quando il convenuto ha versato l’importo offerto entro il termine perentorio fissato dal decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza. Il giudice verifica in camera di consiglio la completezza e la regolarità della documentazione attestante il pagamento. Accertato l’adempimento, dichiara estinto il giudizio con pronuncia che chiude il rapporto processuale. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 21 agosto 2023, ha convenuto in giudizio il legale rappresentante di una società per sentirlo condannare al pagamento, in favore di una società finanziaria regionale e per essa della Regione, della somma di euro 13.488,32. A fondamento della domanda la mancata rendicontazione e l’integrale restituzione di un finanziamento concesso alla società.

Il convenuto si è costituito con comparsa del 18 dicembre 2023, chiedendo — acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero contabile — di accedere al rito abbreviato mediante offerta di pagamento di euro 6.744,16 in unica soluzione. Con decreto n. 1/2024 l’istanza è stata accolta ed è stato disposto il pagamento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al collegio riguarda esclusivamente la verifica dei presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto. Il thema decidendum non investe il merito della pretesa risarcitoria, ma l’adempimento dell’onere assunto con l’istanza di definizione alternativa.

Il percorso argomentativo della Sezione muove dall’art. 130 del Codice della Giustizia Contabile. La norma consente al convenuto di proporre, con il consenso del pubblico ministero, un’offerta di pagamento che, se accolta dal presidente con decreto, apre una fase di verifica dell’esecuzione dell’impegno assunto.

Il convenuto ha prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nei termini: copia del bonifico e nota di conferma del versamento da parte della società finanziatrice. La completezza e la regolarità di tale documentazione sono state verificate nella camera di consiglio del 10 aprile 2024. La Corte ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio.

In applicazione dell’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile, il collegio ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del convenuto. La pronuncia esaurisce il rapporto processuale senza statuizione di condanna, in coerenza con la natura satisfattiva del pagamento intervenuto.

La Sezione ha inoltre rilevato che la peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, escludendo la soccombenza delle parti. La decisione è stata assunta in composizione collegiale, con integrale compensazione e disposizione alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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